Cassazione Civile, Ordinanza n. 17434/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, con atto notarile del 12 luglio 2007, di un tratto di strada in continuità con Via Piamarta in Brescia. L'acquirente ha agito per far accertare che i convenuti non avessero servitù di parcheggio né di elettrodotto sulla strada acquistata; in via riconvenzionale alcuni convenuti hanno chiesto di accertare la natura consorziale della strada e la sua appartenenza comune ai proprietari frontisti. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell'acquirente ritenendo non provata la proprietà esclusiva del tratto di strada e hanno ritenuto che il bene fosse strada consorziale. È stata anche respinta la domanda dell'acquirente contro il venditore ai sensi degli artt. 1483 e 1484 c.c. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 949 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione del regime probatorio più favorevole dell'azione negatoria e valorizzato elementi che, secondo il ricorrente, erano invece idonei a dimostrare la proprietà del bene; 2) ulteriore omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per difetto di motivazione, per non avere la Corte considerato integralmente le allegazioni del venditore e alcune risultanze peritali; 3) violazione degli artt. 1483 e 1484 c.c., per avere negato la garanzia per evizione nonostante la strada, secondo i giudici di merito, fosse in realtà consorziale e quindi non di proprietà esclusiva del venditore.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la qualificazione dell'azione negatoria e insindacabile, nel caso concreto, la valutazione di merito circa l'insufficienza degli elementi presuntivi addotti a dimostrare la proprietà esclusiva dell'attore. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, una volta accertato che il bene venduto era in realtà una strada consorziale e non di proprietà esclusiva del venditore, la garanzia per evizione parziale opera nei casi di vendita di cosa parzialmente altrui ex art. 1480 c.c.; la Corte d'appello ha quindi erroneamente escluso la tutela del compratore. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per riesaminare la domanda di garanzia e provvedere anche sulle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
nell'azione negatoria la titolarità del bene è requisito di legittimazione attiva e non oggetto di prova rigorosa come nella rivendica; il proprietario può provare il proprio diritto con ogni mezzo e anche presuntivamente.
l'attore in negatoria deve offrire prova del possesso/titolarità in forza di valido titolo; una volta assolto tale onere, spetta al convenuto provare il proprio diritto di compiere la condotta contestata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 949, 2697, 1483 e 1484 c.c.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la censura per omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme, per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
in presenza di doppia decisione conforme di primo e secondo grado, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. ratione temporis.
la garanzia per evizione può operare anche quando il venditore abbia venduto come proprio un bene che risulti solo parzialmente suo.
richiamato in via subordinata quale base della garanzia per evizione parziale.
richiamato dalla Corte come fattispecie nella quale si applica la disciplina della garanzia per evizione parziale quando la cosa venduta è parzialmente altrui.
Massime di principio
- Nell'azione negatoria la proprietà del bene non va provata con il rigore richiesto per la rivendica: l'attore può dimostrare la propria titolarità o disponibilità con qualsiasi mezzo, anche presuntivo, e solo dopo tale prova incombe al convenuto dimostrare il proprio diritto di incidere sul bene.
- La mera esistenza di un atto di acquisto non basta, da sola, a dimostrare la proprietà esclusiva quando risultino elementi fattuali e documentali contrari; il giudice di merito può valutare la coerenza del titolo con i precedenti atti di disposizione e con la conformazione materiale del bene.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti e per gli effetti dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non potendosi riaprire il riesame del fatto storico già valutato in modo conforme nei due gradi di merito.
- Se il venditore ha alienato come proprio un bene che si riveli, in tutto o in parte, di spettanza altrui, la tutela del compratore non può essere negata per il solo rilievo terminologico sul tipo di evizione: la garanzia per evizione parziale si applica anche alla vendita di cosa parzialmente altrui.
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