Cassazione Civile, Ordinanza n. 12099/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia origina da un appalto di lavori edili. L'impresa appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 14.177,87 a titolo di corrispettivo residuo. La committente proponeva opposizione deducendo di avere già pagato quanto dovuto e, in ogni caso, che i lavori erano stati eseguiti male; in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno. L'appaltatore replicava affermando di avere eseguito anche lavori extra-preventivo richiesti in corso d'opera e sosteneva che la divergenza contabile derivasse da un doppio conteggio di un pagamento di euro 5.000,00 e dall'erroneo scomputo di euro 1.760,00 pagati ad altri artigiani. La Corte d'appello accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo: irrilevante il prospetto contabile allegato alla fattura perché atto unilaterale non comunicato; inapplicabile la non contestazione; infondato il doppio conteggio di euro 5.000,00; dovuto invece lo scomputo di euro 1.760,00; e quindi integralmente soddisfatto il credito dell'appaltatore. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per mancato riconoscimento della non contestazione dei lavori ulteriori; 2) omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato le deposizioni testimoniali da cui sarebbero emersi lavori extra-preventivo; 3) omesso esame di fatto decisivo, per avere ritenuto che il preventivo comprendesse anche impianto elettrico e rifiniture. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo: quanto alla non contestazione, ha ribadito che la circostanza dedotta come pacifica va specificamente allegata nel ricorso indicando dove e come sia stata provata o considerata pacifica, e che l'accertamento della contestazione/non contestazione è valutazione di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale; quanto alle prove testimoniali, il motivo era privo di specificità perché riportava solo stralci della deposizione; quanto al terzo motivo, era una critica alla motivazione e non l'omesso esame di un fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'appaltatore. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione della committente e revocato il decreto ingiuntivo, reputando non fondati o inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura relativa alla non contestazione non può essere accolta se il ricorrente non dimostra specificamente dove la circostanza sia stata allegata e come sia divenuta pacifica; l'apprezzamento sulla non contestazione resta, peraltro, valutazione di merito.
La parte convenuta/opponente deve prendere posizione sui fatti costitutivi allegati, ma la dedotta mancata contestazione va specificamente dimostrata nel giudizio di legittimità secondo il principio di autosufficienza.
Il sindacato in cassazione sull'omesso esame di un fatto decisivo è ristretto; non è consentito trasformarlo in una rivalutazione della motivazione o delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la mancata considerazione di un fatto ritenuto pacifico deve indicare in modo puntuale l'atto processuale in cui il fatto è stato allegato e il modo in cui esso sarebbe stato provato o non contestato; in difetto, la censura è inammissibile o infondata per difetto di autosufficienza.
- L'accertamento della contestazione o non contestazione dei fatti costituisce apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non come nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la complessiva logicità della motivazione o per sollecitare una rivalutazione delle prove; deve riguardare un fatto storico decisivo realmente non esaminato.
- La deduzione di omesso esame di una deposizione testimoniale richiede la riproduzione completa e specifica del contenuto rilevante della prova, non essendo sufficiente richiamarne solo brani estrapolati.
- Quando il giudice di merito interpreta un preventivo o altro documento contrattuale secondo il suo dato letterale, la critica in cassazione non può limitarsi a opporre una lettura alternativa della motivazione se non viene individuato un vero fatto storico trascurato.
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