Cassazione Penale, Sentenza n. 33380/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di misura alternativa per superamento del limite di pena di due anni. Sostiene che l'istanza originaria mirava alla concessione della detenzione domiciliare (e non dell'affidamento in prova) e censura l'omessa motivazione sul mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici per reati ostativi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'istanza originaria volta alla detenzione domiciliare, il provvedimento di merito intendeva riferirsi a tale misura (la menzione dell'affidamento in prova nella parte motiva è una svista formale). La declaratoria di inammissibilità era correttamente motivata con il superamento del limite di pena di due anni previsto per la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis dell'Ordinamento penitenziario. La censura sull'omessa motivazione circa il "mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici" è stata ritenuta generica e inammissibile. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata come base per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza; il decreto impugnato è stato valutato alla luce del criterio di inammissibilità previsto dall'art. 666/2.
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
La norma fissa il limite di pena (due anni) per accedere alla specifica ipotesi di detenzione domiciliare richiamata nella domanda; la Corte ha interpretato che l'inammissibilità per superamento del limite riguardava proprio la detenzione domiciliare disciplinata da tale comma.
Massime di principio
- In caso di discrepanza tra la forma dell'istanza (es. menzione di una misura) e la sostanza (misura effettivamente richiesta o valutata), il giudice e la Corte privilegiano la sostanza: una svista terminologica non invalida la decisione se emerge chiaramente che il provvedimento riguardava la misura effettivamente richiesta.
- Le domande di misure alternative vanno valutate rispetto ai limiti di pena specifici previsti dalla normativa applicabile alla misura concreta: se la pena supera il limite previsto per quella misura (es. 2 anni per la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis), l'istanza è inammissibile ai sensi delle norme procedurali richiamate.
- Le censure sulla mancata motivazione relative a ostatività o al "mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici" devono essere formulate in modo concreto e documentato: eccezioni meramente generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- Errori formali o refusi nel dispositivo o nella motivazione (es. indicazione di una diversa misura) possono essere considerati irrilevanti se il contesto documentale (richieste, comunicazioni dell'organo giudicante, limiti di pena richiamati) mostra chiaramente quale misura sia stata effettivamente valutata.
- In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'automatica condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, salvo diverso apprezzamento discrezionale del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33340/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33344/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33348/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33351/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33352/2024 del 03/09/2024
- Sentenza penale · 3 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33353/2024 del 03/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →