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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una lavoratrice dipendente della società poi fallita, che chiedeva l'ammissione di due voci di credito: da un lato le retribuzioni maturate dopo la dichiarazione di fallimento, da ammettere in prededuzione o comunque in privilegio; dall'altro le somme corrispondenti alle ritenute previdenziali non operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni maturate fino al fallimento, da ammettere in privilegio. Il tribunale respingeva l'opposizione sul rilievo che il fallimento sospende il rapporto di lavoro e che le ritenute previdenziali non erano dovute. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 72 l. fall., sostenendo che la sospensione del rapporto non poteva presumersi senza prova della cessazione dell'attività d'impresa e che, comunque, la mancata retribuzione del periodo successivo al fallimento era dovuta a titolo risarcitorio per l'illegittimo licenziamento già accertato con sentenza di reintegra non eseguita; con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 19 e 23 della legge n. 218 del 1952 e dell'art. 95 l. fall., limitando la censura alla mancata ammissione dell'importo corrispondente alla quota di contributi previdenziali a carico della lavoratrice.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata la pretesa alle retribuzioni successive al fallimento in assenza di allegazione e prova della prosecuzione dell'attività d'impresa e della permanenza della possibilità di reintegrazione/occupazione, poiché il diritto invocato assume funzione risarcitoria e richiede comunque la prova del danno e dei suoi presupposti; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel credito di lavoro da ammettere al passivo, la retribuzione va calcolata al lordo della quota di contributi previdenziali che sarebbe stata a carico del lavoratore, poiché la trattenuta può operare solo se il pagamento della retribuzione è tempestivo. La Corte ha quindi cassato il decreto limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, ha ammesso la ricorrente al passivo per l'ulteriore importo di euro 8.260,87, per complessivi euro 85.127,24, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., oltre interessi e rivalutazione; ha compensato le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 72 l. fall.

    la sospensione del rapporto di lavoro conseguente al fallimento non fa sorgere, di per sé, il diritto alle retribuzioni per il periodo successivo, dovendosi verificare i presupposti concreti del credito invocato

  • art. 104, comma 1, legge fall.

    l'esercizio provvisorio dell'impresa è consentito solo al ricorrere di rigorosi presupposti oggettivi

  • art. 104, commi 2 e ss., legge fall.

    la prosecuzione dell'attività durante la procedura richiede i presupposti soggettivi previsti dalla legge

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    chi invoca il diritto al pagamento delle retribuzioni deve allegare e provare i fatti costitutivi, compresa la prosecuzione dell'attività d'impresa quando rilevante

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    non spetta al fallimento provare la cessazione dell'attività come fatto impeditivo, se la prosecuzione costituisce elemento costitutivo della pretesa

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    le retribuzioni di lavoro subordinato sono ammissibili al passivo con privilegio generale

  • art. 19 della legge n. 218 del 1952

    il datore di lavoro può operare la ritenuta previdenziale a carico del lavoratore solo se il versamento del contributo e il pagamento della retribuzione avvengono tempestivamente

  • art. 23 della legge n. 218 del 1952

    concorre al sistema che regola rivalsa e ritenute previdenziali, escludendone l'operatività tardiva

  • artt. 2115 e 2116 c.c.

    il datore è l'unico obbligato al versamento dei contributi; la rivalsa sulla quota a carico del lavoratore è ammessa solo nei casi e nei tempi previsti

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    in assenza di contestazioni sui conteggi, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione parziale

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione al passivo per crediti di lavoro, il creditore deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi della pretesa; se il diritto viene giustificato in base alla prosecuzione dell'attività d'impresa o alla perdurante possibilità di utilizzazione lavorativa, tale circostanza non può essere posta a carico della procedura come fatto impeditivo da provare.
  • La dichiarazione di fallimento, di regola, comporta la cessazione dell'attività d'impresa e la sospensione dei rapporti di lavoro; l'esercizio provvisorio costituisce eccezione e richiede specifica allegazione e prova dei relativi presupposti.
  • Il credito del lavoratore illegittimamente licenziato, quando è parametrato alle retribuzioni perdute, mantiene natura risarcitoria solo nei limiti in cui permane la possibilità di reintegra/occupazione e l'evento dannoso resti imputabile alla controparte; in mancanza, non è dovuta la retribuzione post-fallimentare.
  • Nel conteggio del credito retributivo da ammettere al passivo, le somme devono essere liquidate al lordo della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, perché la ritenuta può operare soltanto al momento del tempestivo pagamento della retribuzione; se il pagamento non è tempestivo, la detrazione non è consentita.
  • In sede di cassazione, quando i conteggi del credito non sono contestati, la Corte può cassare la decisione impugnata in parte qua e decidere nel merito l'ammissione del credito al passivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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