Cassazione Penale, Sentenza n. 38169/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), contestando la valutazione probatoria circa l'illecita provenienza della somma sequestrata e l'uso della sperequazione tra redditi e uscite quale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; dedotta anche la mancata emersione di una condotta materiale dell'imputato (sostiene di conoscere solo il luogo della cassaforte e non il contenuto o la disponibilità della chiave). 2) censura della motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante della partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1) e alla presunta consapevolezza dell'intento agevolativo. 3) censura della confisca (art. 240-bis c.p.), contestando l'uso esclusivo degli indici ISTAT per la determinazione della sperequazione finanziaria e chiedendo la considerazione di indici di povertà e di specifici elaborati della Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, promiscui e privi della necessaria specificità (richiamando l'onere, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., di indicare con precisione il profilo di motivazione denunciato). Ha inoltre valutato che i giudici di merito avevano compiutamente e logicamente motivato la condanna valorizzando le dichiarazioni del collaboratore giudicate attendibili, le intercettazioni, l'esito della perquisizione (31.280 euro rinvenuti in disponibilità dell'imputato) e l'assenza di giustificazione alternativa lecita. Quanto alla confisca, ha ritenuto legittimo l'uso degli indici ISTAT come elemento indiziario da valutare insieme ad altri elementi probatori e ha spiegato che il ricorso chiedeva una riconsiderazione dei fatti di merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la condotta di detenzione della somma rinvenuta (31.280 euro) possa integrare il reato di ricettazione se valutata nel complesso probatorio; non è necessaria la prova diretta della provenienza illecita quando esistono indizi concordanti (dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni, impossibilità di giustificazione lecita).
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante per associazione mafiosa)
La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento inferenziale della consapevolezza e dell'intento di agevolazione del sodalizio, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore e degli elementi emersi dalle indagini; non è stata riscontrata violazione di legge nella qualificazione dell'aggravante.
art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione)
I giudici di merito possono utilizzare indici statistici (es. ISTAT) come parametri presuntivi per valutare la sperequazione tra entrate e uscite; tali indici vanno valutati criticamente insieme ad altri elementi documentali e probatori.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione controlla la violazione di legge e la presenza di vizi della motivazione in termini di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; richiede però specificità nella denuncia dei vizi e non ammette riqualificazioni o rinnovazioni della valutazione di fatto.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (oneri di specificità e inammissibilità per aspecificità)
La giurisprudenza richiede che il ricorrente in cassazione indichi con precisione su quale profilo la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; motivi promiscui e generici sono inammissibili.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (onere di indicazione nella impugnazione)
Il ricorrente deve indicare le ragioni e i riferimenti normativi della censura di violazione di legge; la mera enunciazione generica di violazione di legge è insufficiente.
Massime di principio
- In cassazione occorre esporre motivi distinti e specifici: la cumulo generico di censuresulle motivazioni (manchi a/contraddittorie/manifestamente illogiche) rende il ricorso inammissibile.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti: se il ricorso mira a una rivalutazione del materiale probatorio o propone una diversa lettura degli elementi di fatto senza indicare un vizio giuridico specifico, sarà dichiarato inammissibile.
- La condanna per ricettazione può fondarsi su un quadro indiziario composito (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, esito perquisizioni, mancata giustificazione alternativa); l'assenza di prova diretta non è di per sé ostativa se il complesso probatorio è coerente.
- Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis è possibile accertare inferenzialmente la consapevolezza dell'agevolazione del clan quando gli elementi dimostrano la partecipazione o il contributo al gruppo criminale.
- In materia di confisca per sproporzione i giudici possono legittimamente ricorrere a indici statistici (es. ISTAT) come parametro presuntivo per stimare le spese di mantenimento; la difesa dovrebbe fornire dati concreti e documentazione alternativa per contestare l'applicazione di tali indici.
- Se si intende contestare l'attendibilità di un collaboratore di giustizia, è necessario sollevare e motivare tale censura nei gradi di merito (confronto puntuale con la sentenza impugnata) e indicare elementi concreti che ne comprovino l'inattendibilità, altrimenti la censura sarà inefficace in cassazione.
- Le censure di carattere procedurale o di diritto richiedono puntuale riferimento alle norme violate e spiegazione del nesso tra la presunta violazione e l'effetto sulla decisione; la generica affermazione di errore di diritto è insufficiente.
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