Cassazione Penale, Sentenza n. 13549/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Messina, della condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) relativa alla falsa inserzione su sito internet e al versamento su carta Postepay intestata alla Cesarano. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28/10/2020 n.137 (disciplina emergenziale sulle notifiche telematiche) e delle norme processuali (artt. 178, 180, 523, 602 c.p.p.), lamentando il tardivo invio delle conclusioni del pubblico ministero e conseguente pregiudizio per la difesa; (ii) difetto/insufficienza di motivazione della sentenza in relazione alla prova della responsabilità penale, sostenendo che la mera intestazione della carta Postepay non dimostrerebbe la sua qualità di beneficiaria e che sarebbe stata possibile una cessione della carta a terzi (tesi supportata dalla richiesta, mai pronunciata favorevolmente, di perizia antropometrica sulle immagini dell'ufficio postale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale non abbia arrecato "specifico, concreto ed attuale" pregiudizio, atteso che le conclusioni erano generiche e limitate alla richiesta di conferma della sentenza di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse viziata: la giurisprudenza ammette la sussistenza del reato di truffa anche mediante inserzioni web con mancata consegna del bene dopo il pagamento; l'intestazione della carta sulla quale è stato accreditato il prezzo è rilevante indizio di essere la beneficiaria del profitto, e l'alternativa prospettata (presunta cessione della carta a terzi) risultava vaga, priva di prove e non ricostruita dalla stessa imputata. La richiesta di perizia antropometrica è stata ritenuta superflua in presenza di sufficiente materiale probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis
La norma emergenziale impone comunicazioni telematiche delle conclusioni; tuttavia la Corte ha affermato che il deposito tardivo non determina di per sé nullità generale: è necessario dimostrare un specifico e concreto pregiudizio per la difesa
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Richiamato come norma rilevante nei termini di comunicazione e trattazione degli atti nel giudizio d'appello cartolare; la Corte ne tiene conto insieme ad altre norme procedurali per l'esame della presunta violazione
codice di procedura penale, art. 180
Norma processuale di rango procedurale richiamata nel contesto della disciplina del giudizio d'appello e delle comunicazioni degli atti
codice di procedura penale, art. 523
Norma sulle modalità di deposito delle conclusioni; richiamata per valutare la legittimità del deposito telematico e la sua tempestività
codice di procedura penale, art. 602
Richiamato in connessione all'art. 523 per i profili relativi al deposito e all'effetto delle conclusioni nel procedimento di impugnazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme di diritto); utilizzata per inquadrare il primo motivo relativo alla comunicazione delle conclusioni
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che consente il ricorso per vizio di motivazione; applicata per valutare il secondo motivo relativo al presunto difetto di motivazione sulla responsabilità penale
codice di procedura penale, art. 182, comma 2
Prevede i limiti e le condizioni per dedurre nullità di regime intermedio in appello cartolare; la Corte ha richiamato l'esigenza di allegare specifico interesse e concreto pregiudizio
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che disciplina le spese e sanzioni per il ricorso inammissibile; utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria
Delitto di truffa: la Corte riconosce che la messa in vendita on-line con mancata consegna dopo il pagamento integra la truffa contrattuale; l'accredito su carta intestata all'imputata è indizio rilevante di percezione del profitto
Massime di principio
- La tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio cartolare d'appello non determina automaticamente la nullità: il difensore deve dimostrare un "specifico, concreto e attuale" pregiudizio alle ragioni di difesa per ottenere tutela.
- La mera intestazione di una carta sulla quale è stato accreditato il corrispettivo di una compravendita truffaldina costituisce un indizio rilevante (e spesso decisivo in assenza di elementi di segno contrario) della qualità di beneficiario del profitto e, quindi, della responsabilità, salvo allegazioni e prove concrete e dettagliate in contrario.
- Le ricostruzioni alternative che allegano una cessione della carta a terzi devono essere precise e corredate di elementi identificativi (tempi, modalità, soggetti) per essere prese in considerazione: vaghezza o assenza di riscontri rendono la tesi inefficace.
- La richiesta di acquisire mezzi istruttori integrativi (es. perizia antropometrica) può essere respinta implicitamente se il giudice ritiene che, sulla base dell'istruttoria di primo grado, vi siano elementi sufficienti per decidere; quando si contesta la motivazione occorre dimostrare che l'omissione abbia inciso sulla decisione.
- In cassazione la valutazione è principalmente di legittimità: per vincere serve dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica, non una semplice diversità di valutazione delle prove.
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