Cassazione Penale, Sentenza n. 10567/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. volto a ottenere la correzione di presunti errori di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato l'impugnazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il difensore (Avv. Fabio Lattanzi) denunciava tre errori: 1) la Corte di legittimità avrebbe ritenuto che il ricorrente non avesse contestato l'assunto circa il mancato sostegno dell'intenzione di collaborare da parte di Scarano Cosimo; 2) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che detta prova emergesse dal colloquio intercettato in carcere del 7 agosto 2012; 3) la qualificazione del secondo motivo di ricorso come mera "personale ed alternativa interpretazione" del colloquio, non sindacabile in sede di legittimità. Si sosteneva, in particolare, che la conversazione non dimostrerebbe la consapevolezza dell'avv. Giuliano sulla volontà di collaborare di Scarano e che Scarano non era mai stato collaboratore di giustizia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine per proporre il ricorso straordinario (180 giorni dal deposito della sentenza impugnata) sia perentorio: la sentenza di Cassazione era stata depositata il 7/3/2022; tenuto conto della sospensione feriale, il termine è scaduto il 4/10/2022. Il ricorso è risultato trasmesso via PEC il 7/10/2022 alle ore 15:42, oltre il termine perentorio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione può essere richiesta ... entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento
termine perentorio di 180 giorni dal deposito per proporre il ricorso straordinario per errore di fatto; finalità di stabilità della sentenza irrevocabile
art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen.
termine di centottanta giorni ... a pena di decadenza
ribadisce la natura perentoria del termine; il decorso del termine prima della presentazione comporta inammissibilità
art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis, pertanto il computo del termine deve tenere conto di tale sospensione
accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
consente l'imposizione di spese e somme in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis è perentorio: il mancato rispetto comporta inammissibilità del ricorso.
- Il termine decorre dal deposito della sentenza impugnata e va computato tenendo conto della sospensione feriale prevista dalla legge; calcolare con attenzione le date effettive di deposito e la sospensione delle ferie.
- La procedura ex art. 625-bis è destinata alla correzione di errori materiali o di fatto chiari e non a rinnovare questioni di merito o interpretazioni alternative della prova: controversie interpretative non sono il corretto oggetto di questo rimedio.
- Se il motivo si fonda su accertamenti probatori complessi (es. interpretazione di colloqui intercettati), è improbabile che il ricorso per errore di fatto sia il rimedio idoneo; meglio valutare vie ordinarie o impugnazioni adeguate entro i termini ordinari.
- Per far valere tempestivamente un rimedio straordinario usare mezzi di trasmissione certificati (PEC) e conservare prova dell'invio e dell'orario; invii anche di pochi giorni oltre il termine sono decisivi.
- In presenza di dubbio sul corretto computo dei termini (es. sospensione feriale), è opportuno depositare preventivamente istanze volte ad ottenere chiarimenti o, se possibile, provvedimenti che evitino la perdita del termine.
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