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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09455/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso sentenza di patteggiamento del 27/10/2025 con cui era stata applicata la pena di 2 anni di reclusione e 2.000 euro di multa per due cessioni di stupefacenti (24/04/2018 e 02/05/2018) riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)) per inosservanza degli artt. 157 e 161 c.p. ed errata applicazione dell'art. 73, comma 5, sostenendo che il reato relativo al capo 1 (cessione del 24/04/2018) si era estinto per prescrizione il 24/10/2025 (calcolo della prescrizione: pena edittale massima 5 anni -> prescrizione 6 anni aumentata di un quarto = 7 anni e 6 mesi), cioè prima della pronuncia del patteggiamento (27/10/2025), per cui quella parte della sentenza doveva essere dichiarata estinta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce della modifica introdotta dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017 n. 103 (inserimento del comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p.), la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Ne consegue che la maturata prescrizione del reato prima della sentenza di patteggiamento non è deducibile in Cassazione come motivo autonomo; la ricostruzione giurisprudenziale richiamata dalla Corte stabilisce inoltre che la rinuncia alla prescrizione richiede una forma espressa ai sensi dell'art. 157 c.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma usata per la riqualificazione dei fatti: il reato di cessione aggravata (comma 5) comporta una specifica pena edittale (massimo 5 anni) da cui dipende il calcolo della prescrizione; la Corte non ha ritenuto errata la riqualificazione nella fattispecie.

  • codice penale, art. 157, comma 7

    Richiama il principio che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa; la Corte ha ribadito che il consenso alla richiesta di patteggiamento non equivale a rinuncia implicita alla prescrizione.

  • codice penale, art. 161

    Norma menzionata dal ricorrente ma dalla quale, nel testo della sentenza, non emerge una specifica interpretazione decisiva da parte della Corte rispetto alla questione della prescrizione nel patteggiamento.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiama la possibilità che il giudice dichiari d'ufficio l'intervenuta prescrizione; la Corte osserva che l'omessa dichiarazione può costituire errore deducibile in Cassazione, ma successivamente alla riforma del 2017 i rimedi sono sostanzialmente ridotti per i casi di patteggiamento.

  • codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Introdotto dalla legge 23/06/2017 n. 103 (art. 1, comma 50): limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione imputazione-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La Corte l'ha applicato per escludere la deducibilità in Cassazione della prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, commi 50 e 64

    Comma 50: ha inserito il comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p., limitando le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. Comma 64: ha dato facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'integrazione della sanzione (equo aumento a 3.000 euro) in virtù di tale norma.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il pagamento alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (accordo per la applicazione della pena) la prescrizione maturata prima della sentenza non è normalmente deducibile in Cassazione a causa della limitazione di impugnabilità introdotta dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; pertanto la questione della estinzione per prescrizione va affrontata tempestivamente davanti al giudice che homologizza l'accordo.
  • La rinuncia alla prescrizione richiede una manifestazione espressa (art. 157 c.p.); il mero consenso all'applicazione della pena nel patteggiamento non equivale a rinuncia implicita.
  • Se si ritiene che un reato sia già prescritto prima dell'omologazione del patteggiamento, il difensore deve sollevare la questione in udienza dinanzi al giudice che deve decidere sull'accordo, perché la Cassazione ha margini di intervento limitati su tale profilo nelle sentenze di patteggiamento.
  • È fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione (data del fatto, durata legale, eventuali aumenti) e far valere formalmente l'estinzione del reato nelle sedi di merito prima della pronuncia dell'omologazione dell'accordo.
  • In casi particolari (es. concordato in appello per le quali le Sezioni Unite hanno ammesso la cassazione per omessa dichiarazione di prescrizione) esistono eccezioni; pertanto, valutare la specifica fattispecie e la giurisprudenza applicabile è essenziale per definire le vie di impugnazione possibili.

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