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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Una lavoratrice, licenziata dalla curatela di un fallimento, aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito per indennità di mancato preavviso. Il giudice delegato aveva respinto l’insinuazione perché presentata oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo previsto per le domande tardive. Il tribunale, investito dell’opposizione, confermava la tardività: nella sentenza dichiarativa di fallimento non vi era alcuna espressa proroga del termine annuale, e la semplice fissazione dell’adunanza dei creditori oltre i centoventi giorni dal deposito della sentenza non poteva valere come proroga implicita del termine per le domande tardive. Con il primo motivo di ricorso la creditrice denunciava violazione degli artt. 16, comma 1, n. 4, e 101, comma 1, l. fall., sostenendo che la fissazione dell’adunanza oltre i 120 giorni implicasse necessariamente la particolare complessità della procedura e dunque l’estensione automatica a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, deducendo la novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il termine ordinario per la presentazione delle domande tardive ex art. 101 l. fall. può essere prorogato solo in modo espresso e motivato nella sentenza dichiarativa di fallimento, in presenza di particolare complessità della procedura, senza alcun automatismo derivante dalla sola fissazione dell’adunanza oltre i centoventi giorni. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 16, comma 1, n. 4, l. fall.

    "stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura"

    il termine di centoventi giorni riguarda la fissazione dell’adunanza per l’esame delle domande tempestive; il superamento del termine non produce effetti sfavorevoli per i creditori e non comporta di per sé la proroga del termine per le domande tardive.

  • art. 101, comma 1, l. fall.

    "le domande ... trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi"

    la proroga del termine per le domande tardive richiede una determinazione espressa e specificamente quantificata nella sentenza di fallimento, motivata dalla particolare complessità della procedura.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei limiti prospettati.

  • art. 95 l. fall.

    è richiamato solo per indicare l’adunanza dei creditori destinata all’esame delle insinuazioni tempestive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La proroga del termine per la presentazione delle domande tardive nel fallimento non opera in modo implicito o automatico: richiede una previsione espressa nella sentenza dichiarativa di fallimento e una motivazione riferita alla particolare complessità della procedura.
  • La fissazione dell’adunanza dei creditori oltre il termine ordinario previsto per l’esame del passivo non equivale, da sola, a proroga del termine annuale per le insinuazioni tardive, perché le due disposizioni disciplinano fasi e attività procedimentali diverse.
  • In tema di spese processuali, la scelta di compensarle, anche in presenza di questioni nuove o di altre ragioni tipizzate, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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