Cassazione Civile, Ordinanza n. 09519/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con un istituto di credito, che aveva revocato gli affidamenti e chiesto il pagamento dei saldi, anche nei confronti dei fideiussori. La società e i garanti avevano agito per ottenere la rideterminazione dei saldi, deducendo nullità delle fideiussioni e illegittimità di interessi, commissioni, capitalizzazione trimestrale e valute; il Tribunale, invece, aveva ricalcolato i rapporti espungendo alcune voci non pattuite e la capitalizzazione, ma aveva comunque condannato gli attori a pagare il residuo alla banca per effetto della compensazione. In appello gli attori avevano contestato soprattutto la domanda riconvenzionale della banca, sostenendo che i documenti posti a fondamento del credito (Ri.Ba. e cambiali) non fossero più presenti nel fascicolo al momento della decisione e che non bastasse il richiamo del CTU alla loro originaria esistenza. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione degli artt. 194, 112, 115 e 202 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito al consulente tecnico il potere di verificare l'esistenza dei documenti e di considerarli acquisiti al processo, così surrogando l'onere probatorio della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorso fosse redatto in modo assemblato, mediante sostanziale riproduzione integrale degli atti di causa, in violazione dell'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366 n. 3 c.p.c. Ha inoltre osservato che le censure erano eccentriche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva affatto attribuito al CTU il potere di acquisire documenti non prodotti, ma aveva accertato che quei documenti erano originariamente presenti nel fascicolo e che successivamente erano solo scomparsi, essendo stata disposta la ricostruzione del fascicolo. Poiché i ricorrenti non avevano contestato specificamente questo passaggio decisivo, il motivo è stato giudicato non pertinente e quindi inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali
nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere sintetica e funzionale alla comprensione dei motivi; la riproduzione integrale degli atti rende il ricorso inammissibile
i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure prive di attinenza al decisum equivalgono a mancata enunciazione dei motivi
richiamato dai ricorrenti per sostenere i limiti dei poteri del consulente tecnico d'ufficio, ma la Corte esclude che nel caso concreto il CTU abbia acquisito documenti o ecceduto i propri poteri
richiamato dai ricorrenti insieme agli artt. 115, 194 e 202 c.p.c. per denunciare la decisione oltre i limiti del devolutum, ma la censura è ritenuta non pertinente
richiamato dai ricorrenti per contestare l'utilizzo di documenti e risultanze tecniche, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
richiamato dai ricorrenti in tema di consulenza tecnica, ma la Corte rileva che il CTU non ha svolto attività acquisitiva eccedente i poteri conferiti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza in cassazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario un’esposizione sommaria e realmente sintetica dei fatti di causa; la mera riproduzione degli atti processuali o un ricorso "assemblato" comportano inammissibilità.
- I motivi di ricorso devono colpire in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure dirette contro una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito sono inammissibili.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituire l’onere probatorio della parte né acquisire documenti non ritualmente prodotti; tuttavia, se il giudice accerta che la documentazione era stata originariamente versata in atti e poi solo dispersa, la censura che presuppone l’inesistenza originaria dei documenti è inconferente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Come è indicizzato
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