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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09968/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/06/2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto la sua opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p., al rigetto dell'istanza di riabilitazione pronunciato il 13/06/2024. La riabilitazione era richiesta in relazione alla condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 29/03/2016 (reato: resistenza a pubblico ufficiale). Il Tribunale di sorveglianza aveva negato la riabilitazione ritenendo che il ricorrente non avesse dato prova di buona condotta: il ragionamento poggiava su un decreto penale di condanna esecutivo il 05/04/2024 per reati di cui agli artt. 337 e 707 c.p. (fatti del luglio 2023) e su due violazioni amministrative della disciplina anti-COVID segnalate nel 2020 e 2021 (art. 4, comma 5, d.l. 19/2020). Previati censurava la mancata valutazione unitaria del percorso rieducativo successivo alla condanna presupposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha ritenuto corretta l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 179 c.p. da parte del Tribunale di sorveglianza: la riabilitazione richiede decorso di almeno tre anni dall'estinzione/esecuzione della pena e la prova di effettive e costanti prove di buona condotta, e il giudice può considerare anche fatti successivi alla condanna (decreti penali, denunce, procedimenti amministrativi) se emergono come indici concreti di mancato recupero. Perciò è stata confermata l'assenza della prova di buona condotta di Previati e il rigetto dell'istanza è stato mantenuto, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina il rimedio dell'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di riabilitazione; utilizzata per inquadrare il tipo di impugnazione svolta dal ricorrente.

  • art. 179, primo comma, cod. pen.

    «La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta».

    La Corte conferma che valgono due presupposti: il decorso del termine triennale (a partire dalla conclusione dell'espiazione della pena detentiva o dal pagamento effettivo della pena pecuniaria) e la prova, effettiva e costante, della buona condotta. Per la verifica della buona condotta il giudice può valutare anche fatti successivi alla sentenza presupposta.

  • art. 337 cod. pen.

    Riferimento al reato per il quale è stato emesso un decreto penale di condanna nei confronti del ricorrente; utilizzato come elemento negativo ai fini della valutazione della buona condotta.

  • art. 707 cod. pen.

    Altro capo di imputazione oggetto del decreto penale di condanna ritenuto rilevante dal Tribunale nella valutazione della condotta posteriore alla sentenza presupposta.

  • art. 4, comma 5, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (conv. con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

    Richiamato per qualificare come rilevanti, anche ai fini valutativi, le violazioni amministrative della disciplina anti-COVID segnalate; tali segnalazioni sono state considerate indici negativi nella valutazione complessiva della condotta.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Citato per equiparare, ai fini del presupposto relativo alla qualificazione della pronuncia presupposta, le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento) a sentenze di giudizio ordinario o abbreviato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 13573 del 21/01/2020, Dondi)

    Principio secondo cui, ai fini della riabilitazione, il giudice può considerare denunce o la pendenza di procedimenti successivi alla condanna se il loro significato concreto dimostra condotte devianti o il mancato recupero del richiedente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 820 del 07/02/1996, Marchese)

    Principio secondo cui la riabilitazione richiede prove effettive e costanti di buona condotta e che fatti storicamente accertati anche se non definiti con sentenze possono essere valutati per escludere la buona condotta.

Massime di principio

  • La riabilitazione richiede sia il decorso del termine triennale sia la prova effettiva e costante della buona condotta; entrambi i presupposti devono essere verificati.
  • Il termine triennale decorre dalla conclusione dell'espiazione della pena detentiva o dal pagamento effettivo della pena pecuniaria.
  • Per valutare la buona condotta il giudice adotta una valutazione complessiva e può considerare anche fatti successivi alla sentenza presupposta (denunce, decreti penali, procedimenti amministrativi), purché tali fatti siano rilevanti e dimostrino concretamente il mancato recupero.
  • Non è necessario che tutti i fatti negativi si siano tradotti in condanne definitive: fatti storicamente accertati o procedimenti pendenti possono essere valutati negativamente ai fini della riabilitazione.
  • Violazioni amministrative rilevanti (es. previste da norme emergenziali come il d.l. 19/2020) e decreti penali di condanna successivi possono pregiudicare la concessione della riabilitazione se indicano una condotta non rieducata.
  • Il richiedente può (e dovrebbe) documentare un percorso rieducativo unitario e concreto; l'assenza di tale documentazione o la presenza di indici recenti negativi giova alla decisione negativa del giudice.

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