Cassazione Penale, Ordinanza n. 09610/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché fondato su un motivo non consentito avverso sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in assenza di elementi che escludessero la colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GUP che aveva applicato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Deduceva un vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., quindi contestava la motivazione sulla determinazione della pena. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto non rientrava in tali ipotesi.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti
La sentenza di patteggiamento è il provvedimento impugnato; rispetto ad essa opera un regime di impugnabilità limitato.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'ambito del ricorso per cassazione contro il patteggiamento è tassativo e non comprende censure sulla motivazione della pena o sui parametri dell'art. 133 c.p., se non nei limiti dell'illegalità della pena.
vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
La doglianza sulla valutazione dei criteri di commisurazione della pena è ritenuta estranea ai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Viene richiamata per fondare la condanna alla sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità non sia priva di profili di colpa.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali casi è inammissibile.
- La censura relativa alla motivazione sulla determinazione della pena o alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non è deducibile, in sede di legittimità, avverso il patteggiamento, salvo che si traduca in denuncia di illegalità della pena nei limiti consentiti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, la Corte deve applicare la disciplina dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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