Cassazione Civile, Ordinanza n. 19885/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
La controversia
Una dirigente, già appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e poi comandata presso un ente locale, aveva chiesto che le fosse riconosciuto il transito nella prima fascia dirigenziale con decorrenza dal settembre 2006, oltre al conseguente adeguamento economico e al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado aveva accolto solo la domanda economica; la Corte d’appello aveva invece accolto il gravame della P.A. escludendo il diritto al passaggio di fascia. Nel ricorso per cassazione la dirigente deduceva, in sintesi: (i) violazione del d.lgs. n. 165 del 2001 e delle norme costituzionali, sostenendo che l’art. 23 si dovesse applicare anche agli incarichi dirigenziali conferiti da amministrazioni diverse da quelle statali, specie se svolti in posizione di comando presso una P.A. statale o comunque nell’ambito del rapporto con la P.A. di appartenenza; (ii) errata esclusione del fatto che il comando fosse stato disposto nell’interesse della P.A. di appartenenza; (iii) omesso esame di circostanze decisive. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che l’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica anche ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che abbiano svolto incarichi equivalenti presso un ente locale durante il comando, perché la norma va letta in combinazione con l’art. 27 e con la disciplina della dirigenza pubblica, e l’equivalenza dell’incarico può operare anche rispetto a incarichi previsti da ordinamenti non statali purché con base normativa. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa nel merito applicando il principio di diritto secondo cui l’art. 23, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica anche ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti presso un ente locale durante un periodo di comando. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro dei principi generali del pubblico impiego e della disciplina della dirigenza pubblica.
art. 13 d.lgs. n. 165 del 2001
Le disposizioni del capo II sulla dirigenza si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
Per alcune amministrazioni statali particolari la ripartizione tra livelli dirigenziali è demandata ai rispettivi ordinamenti; il richiamo serve a individuare incarichi equivalenti a quelli di direzione generale.
art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001
Il transito nella prima fascia dei dirigenti di seconda fascia spetta a chi abbia ricoperto per almeno tre anni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti; la norma si estende anche alle amministrazioni non statali tramite il combinato disposto con l’art. 27.
art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001
Le amministrazioni non statali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi del capo II; la disposizione valorizza l’autonomia organizzativa, ma nel rispetto dei principi generali della disciplina statale della dirigenza.
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato tra le norme dedotte nel ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione sul punto accolto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del comando e del rapporto di impiego pubblico.
art. 3 Cost.
Evocato dalla ricorrente in relazione al principio di eguaglianza e al rischio di discriminazione tra dipendenti in comando e non in comando.
art. 97 Cost.
Evocato dalla ricorrente per il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
art. 12 Preleggi
Richiamato per sostenere il criterio interpretativo delle norme invocate.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla Corte per collocare la disciplina del pubblico impiego nell’ordinamento civile e nella competenza legislativa statale.
art. 15 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel sistema della dirigenza per l’articolazione e le funzioni dei dirigenti.
art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per definire le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel quadro della disciplina delle funzioni dirigenziali.
art. 21 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come norma che disciplina le ipotesi di responsabilità dirigenziale, rilevante ai fini del passaggio di fascia.
art. 39, comma 22, L. n. 449 del 1997
Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso, senza decisione autonoma perché il motivo è stato assorbito.
L. n. 225 del 1992
Richiamata nel secondo motivo di ricorso in relazione all’organizzazione della Protezione civile.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione al trasferimento di funzioni amministrative.
legge costituzionale n. 3 del 2001
Richiamata nel secondo motivo di ricorso per il coordinamento con il nuovo Titolo V della Costituzione.
Massime di principio
- Il passaggio dei dirigenti di seconda fascia alla prima fascia ex art. 23, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 può essere riconosciuto anche quando l’incarico di direzione equivalente sia stato svolto presso un ente locale o altra amministrazione non statale, se l’equivalenza dell’incarico trova base normativa nel relativo ordinamento.
- L’art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001 non limita la portata dei principi del capo II al solo impiego statale, ma impone alle amministrazioni non statali di adeguare i propri ordinamenti ai principi della disciplina della dirigenza pubblica, con particolare rilievo per il trattamento economico e per gli istituti direttamente incidenti sul rapporto di lavoro.
- Nell’interpretazione dell’art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001, il richiamo all’art. 19, comma 11, non restringe l’ambito applicativo ai soli incarichi conferiti dalle amministrazioni ivi indicate, ma consente di individuare, per le amministrazioni speciali, incarichi equivalenti secondo il rispettivo ordinamento.
- Ai fini del diritto al transito nella fascia superiore conta la maturazione del requisito oggettivo dell’avvenuto svolgimento dell’incarico equivalente per il periodo richiesto; il fatto che il dirigente fosse in posizione di comando non esclude il riconoscimento del diritto nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, una volta cessato il comando.
- Non è corretta un’interpretazione che produca una disparità di trattamento tra dirigenti della stessa amministrazione in base alla sola circostanza del comando, se tale circostanza non incide sulla maturazione sostanziale del requisito previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19829/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19838/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19841/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19848/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19853/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →