Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26988/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Griri ha impugnato l'ordinanza del 20/09/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale di due pene precedentemente concesse (sentenze del 27/11/2013 e del 18/12/2014), ritenendo che la cumulo delle pene avesse superato i limiti dell'art. 163 c.p. Il ricorrente ha contestato che il giudice dell'esecuzione non avesse verificato se la causa ostativa (pregresse condanne/limiti previsti dall'art. 164 c.p.) fosse documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione del secondo beneficio, lamentando che non era stato acquisito il fascicolo del giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il giudice dell'esecuzione non ha correttamente verificato se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (dovere che implica l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito). Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. La Corte ha inoltre chiarito i criteri applicativi relativi alla revoca della sospensione condizionale quando sono coinvolte due sospensioni cumulative e il ruolo della revoca della seconda nel determinare la revoca della prima.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, secondo e quarto comma; ultimo comma richiamato

    Stabilisce le cause ostative per la concessione della sospensione condizionale; in particolare il quarto comma vieta una seconda sospensione salvo scelta discrezionale del giudice e impone che, cumulata con la precedente, la pena non superi i limiti dell'art. 163. La Corte interpreta che la revoca per causa ostativa può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se la causa non era documentalmente nota al giudice della cognizione.

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, primo e terzo comma

    Regola la revoca della sospensione condizionale; la Corte ricorda il richiamo al divieto di seconda concessione previsto da art. 164 e chiarisce che la revoca della seconda sospensione può comportare la revoca della prima nei casi previsti.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti massimi di pena che non possono essere superati dalla somma delle pene sospese; la revoca è stata motivata originariamente sul superamento di tali limiti.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma procedurale pertinente alle impugnazioni contro le decisioni del giudice dell'esecuzione; non è il nucleo del motivo decisorio ma è stato indicato dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare una sospensione condizionale già concessa per violazione delle cause ostative solo se quelle cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione; per verificarlo deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito.
  • La seconda concessione della sospensione condizionale è soggetta a limiti: il giudice di merito può concederla discrezionalmente, ma la somma delle pene sospese non può eccedere i limiti previsti dall'art. 163 c.p.
  • La revoca della sospensione connessa alla seconda condanna può comportare la revoca della sospensione relativa alla precedente condanna quando la seconda sospensione è stata revocata, secondo la giurisprudenza consolidata; in tali verifiche occorre valutare l'ordine cronologico e l'eventuale intervenuta irrevocabilità.
  • L'inosservanza della procedura di acquisizione del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice dell'esecuzione costituisce vizio che può portare all'annullamento dell'ordinanza e al rinvio per nuovo esame.
  • In caso di dubbio circa la conoscibilità documentale della causa ostativa da parte del giudice che ha concesso il beneficio, il principio da seguire è quello della verifica attraverso gli atti del processo di cognizione prima di procedere alla revoca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.