Cassazione Civile, Ordinanza n. 27298/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La ricorrente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di Cassazione n. 27127/2021, sostenendo che fosse stata omessa l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara di cancellare/aggiornare la trascrizione della domanda giudiziale originaria di riscatto immobiliare. Secondo la richiedente, tale omissione doveva essere emendata ex artt. 287 e 288 c.p.c. Le intimate non hanno svolto difese in questa sede. La Corte ha però rilevato che non si trattava di errore materiale emendabile: la cancellazione della trascrizione della domanda ex artt. 2652 e 2653 c.c. doveva essere disposta dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto della domanda, mentre in Cassazione tale ordine è ammissibile solo, in linea generale, in ipotesi di estinzione per rinuncia o inattività delle parti e con concorde richiesta, circostanze non ricorrenti nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo insussistente l'omissione emendabile prospettata. Ha osservato che il richiesto ordine di cancellazione della trascrizione non poteva essere inserito mediante procedura di correzione, poiché avrebbe dovuto essere pronunciato dal giudice del merito; inoltre, non ricorrevano i presupposti per un ordine della Cassazione in una diversa evenienza processuale. La Corte ha anche escluso la regolazione delle spese del procedimento.
Norme richiamate
La procedura di correzione di errore materiale è utilizzabile solo per correggere omissioni o errori materiali effettivamente emendabili nel provvedimento, non per introdurre statuizioni che avrebbero richiesto una decisione di merito o una diversa pronuncia giudiziale.
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in caso di rigetto della domanda deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la decisione che definisce la controversia.
In Cassazione la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale può essere ordinata solo in ipotesi particolari, indicate dalla giurisprudenza richiamata, e non nel caso deciso.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti in vista della decisione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per ottenere l'inserimento nel dispositivo di un ordine che la sentenza non contiene ma che presupporrebbe una valutazione giuridica autonoma o una statuizione di merito mancante.
- La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, quando la domanda sia rigettata, deve essere disposta dal giudice che definisce il merito della controversia, anche d'ufficio.
- In sede di legittimità l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale è configurabile solo nei casi espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata, e non può essere surrettiziamente introdotto tramite procedimento di correzione di errore materiale.
- Se il ricorso per correzione non evidenzia un vero errore materiale ma mira a ottenere una nuova pronuncia sostanziale, esso è inammissibile.
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