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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione resa nel giudizio di ottemperanza instaurato per dare esecuzione a una precedente sentenza della Commissione tributaria che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 307,30. Nel giudizio di ottemperanza, il giudice tributario aveva accolto il ricorso ma aveva disposto la compensazione delle spese processuali. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 70, comma 10, del medesimo decreto, deducendo l'illegittimità della compensazione in assenza di soccombenza reciproca. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione sulla statuizione di compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi, poiché entrambi attaccavano la compensazione delle spese. Ha affermato che, in mancanza di soccombenza reciproca, il giudice tributario poteva compensare le spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che dovevano essere specificamente indicate in motivazione. Poiché il giudice dell'ottemperanza si era limitato a disporre la compensazione senza esplicitarne le ragioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese processuali richiede una giustificazione specifica e non può essere disposta apoditticamente; nel caso richiamato, rileva la necessità di gravi ed eccezionali ragioni quando non vi sia soccombenza reciproca.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, in assenza di soccombenza reciproca, solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro del procedimento di ottemperanza nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza deve essere motivata; la mancanza di motivazione sulla compensazione delle spese integra violazione di legge.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La decisione deve contenere la motivazione, la cui radicale assenza sulla compensazione delle spese determina vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per denunciare i vizi del procedimento e della motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese, quando non vi sia soccombenza reciproca, è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente enunciate dal giudice.
  • La mera statuizione di compensazione delle spese, senza l'indicazione delle ragioni che la giustificano, integra vizio di motivazione e determina la cassazione della decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve applicare i criteri legali in materia di spese di lite con motivazione puntuale, non essendo sufficiente un richiamo generico al potere discrezionale di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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