Cassazione Civile, Ordinanza n. 18675/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennizzo dovuto a seguito di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 di un'area di mq 4315 occupata sine titulo sin dal 18.12.2000 e destinata all'ampliamento di impianti sportivi comunali. La Corte d'appello aveva liquidato residue somme in favore dei proprietari, aderendo alla CTU che stimava il valore del suolo in euro 24,50/mq, escludendo il valore del soprasuolo e ritenendo inammissibile e comunque indimostrato il pregiudizio per deprezzamento delle aree contigue. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di documenti e fatti decisivi e violazione dell'art. 42 Cost., dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 e del Protocollo addizionale CEDU, assumendo che la documentazione prodotta per la CTU non fosse stata considerata; 2) violazione degli artt. 37 e 42 bis d.P.R. 327/2001 e dei principi costituzionali e convenzionali, per mancato riconoscimento della vocazione edificatoria dell'area; 3) violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU e dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 per non avere considerato il deprezzamento delle aree residue; 4) violazione dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 per non avere computato il valore del soprasuolo/opera pubblica realizzata; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese in regime di parziale soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva esaminato la documentazione, ritenendola irrilevante, e il ricorrente aveva svolto solo censure di merito; inoltre la dedotta violazione CEDU era formulata in modo non specifico. Il secondo motivo è stato rigettato perché l'area era in zona agricola E1 secondo lo strumento urbanistico e la c.d. edificabilità di fatto non è utilizzabile quando esiste pianificazione urbanistica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la seconda ratio decidendi, fondata anche sull'indimostrato deprezzamento delle aree contigue. Il quarto motivo è stato rigettato: nel calcolo dell'indennizzo ex art. 42 bis non si deve includere il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A., ma solo il valore venale del bene occupato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la regolazione delle spese resta nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti della non gravabilità alla parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
i motivi di ricorso per violazione di legge devono essere specifici e intelligibili, indicando in che modo la decisione avrebbe violato la norma o il principio di diritto invocato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di sollecitare una rivalutazione del merito; è inammissibile il motivo che maschera sotto l'omesso esame una censura di fatto
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni nel criterio di determinazione dell'indennizzo
l'indennizzo va determinato sul valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità; non si computa il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A.
richiamato dal comma 3 dell'art. 42 bis per la quantificazione dell'indennità in caso di terreno edificabile
art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001
ai fini della stima del bene si considerano le caratteristiche del bene alla data del decreto, escludendo gli effetti della futura opera pubblica
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
invocato dal ricorrente; la Corte richiama la propria giurisprudenza per affermare la coerenza del criterio indennitario con la tutela convenzionale
artt. 6, 8, 13, 14 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamati in modo generico nel primo motivo, senza specifica illustrazione della violazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato dal ricorrente a tutela della proprietà privata
le spese seguono la soccombenza; la compensazione per soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito
richiamato in chiave sistematica: conferma che, anche secondo i principi dell'accessione, non è corretto attribuire al proprietario il valore dell'opera pubblica realizzata sulla sua area
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto o documento è inammissibile se il giudice di merito lo ha effettivamente considerato, ancorché lo abbia ritenuto irrilevante; in tal caso il ricorrente deve impugnare specificamente la ratio decisoria e non limitarsi a riproporre una diversa lettura del fatto.
- Quando il fondo ablato è inserito in uno strumento urbanistico che ne escluda la vocazione edificatoria, non è consentito ricorrere al criterio della edificabilità di fatto fondato sulla sola contiguità con aree edificate o infrastrutturate.
- Nel procedimento di determinazione dell'indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene va riferito al bene occupato al momento dell'adozione del provvedimento, senza includere il valore delle opere pubbliche eventualmente realizzate dalla pubblica amministrazione sul suolo.
- La richiesta di ristoro per il deprezzamento delle aree residue deve essere dedotta tempestivamente e provata; se la decisione di merito afferma anche l'indimostrato pregiudizio, il ricorso che attacchi solo la tardività della domanda è inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma.
- La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione della compensazione per soccombenza reciproca appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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