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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18675/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennizzo dovuto a seguito di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 di un'area di mq 4315 occupata sine titulo sin dal 18.12.2000 e destinata all'ampliamento di impianti sportivi comunali. La Corte d'appello aveva liquidato residue somme in favore dei proprietari, aderendo alla CTU che stimava il valore del suolo in euro 24,50/mq, escludendo il valore del soprasuolo e ritenendo inammissibile e comunque indimostrato il pregiudizio per deprezzamento delle aree contigue. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di documenti e fatti decisivi e violazione dell'art. 42 Cost., dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 e del Protocollo addizionale CEDU, assumendo che la documentazione prodotta per la CTU non fosse stata considerata; 2) violazione degli artt. 37 e 42 bis d.P.R. 327/2001 e dei principi costituzionali e convenzionali, per mancato riconoscimento della vocazione edificatoria dell'area; 3) violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU e dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 per non avere considerato il deprezzamento delle aree residue; 4) violazione dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 per non avere computato il valore del soprasuolo/opera pubblica realizzata; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese in regime di parziale soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva esaminato la documentazione, ritenendola irrilevante, e il ricorrente aveva svolto solo censure di merito; inoltre la dedotta violazione CEDU era formulata in modo non specifico. Il secondo motivo è stato rigettato perché l'area era in zona agricola E1 secondo lo strumento urbanistico e la c.d. edificabilità di fatto non è utilizzabile quando esiste pianificazione urbanistica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la seconda ratio decidendi, fondata anche sull'indimostrato deprezzamento delle aree contigue. Il quarto motivo è stato rigettato: nel calcolo dell'indennizzo ex art. 42 bis non si deve includere il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A., ma solo il valore venale del bene occupato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la regolazione delle spese resta nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti della non gravabilità alla parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    i motivi di ricorso per violazione di legge devono essere specifici e intelligibili, indicando in che modo la decisione avrebbe violato la norma o il principio di diritto invocato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non consente di sollecitare una rivalutazione del merito; è inammissibile il motivo che maschera sotto l'omesso esame una censura di fatto

  • art. 42 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni nel criterio di determinazione dell'indennizzo

  • art. 42 bis d.P.R. 327/2001

    l'indennizzo va determinato sul valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità; non si computa il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A.

  • art. 37 d.P.R. 327/2001

    richiamato dal comma 3 dell'art. 42 bis per la quantificazione dell'indennità in caso di terreno edificabile

  • art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001

    ai fini della stima del bene si considerano le caratteristiche del bene alla data del decreto, escludendo gli effetti della futura opera pubblica

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    invocato dal ricorrente; la Corte richiama la propria giurisprudenza per affermare la coerenza del criterio indennitario con la tutela convenzionale

  • artt. 6, 8, 13, 14 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamati in modo generico nel primo motivo, senza specifica illustrazione della violazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole

  • art. 117 Cost.

    richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato dal ricorrente a tutela della proprietà privata

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la compensazione per soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 936 c.c.

    richiamato in chiave sistematica: conferma che, anche secondo i principi dell'accessione, non è corretto attribuire al proprietario il valore dell'opera pubblica realizzata sulla sua area

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto o documento è inammissibile se il giudice di merito lo ha effettivamente considerato, ancorché lo abbia ritenuto irrilevante; in tal caso il ricorrente deve impugnare specificamente la ratio decisoria e non limitarsi a riproporre una diversa lettura del fatto.
  • Quando il fondo ablato è inserito in uno strumento urbanistico che ne escluda la vocazione edificatoria, non è consentito ricorrere al criterio della edificabilità di fatto fondato sulla sola contiguità con aree edificate o infrastrutturate.
  • Nel procedimento di determinazione dell'indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene va riferito al bene occupato al momento dell'adozione del provvedimento, senza includere il valore delle opere pubbliche eventualmente realizzate dalla pubblica amministrazione sul suolo.
  • La richiesta di ristoro per il deprezzamento delle aree residue deve essere dedotta tempestivamente e provata; se la decisione di merito afferma anche l'indimostrato pregiudizio, il ricorso che attacchi solo la tardività della domanda è inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma.
  • La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione della compensazione per soccombenza reciproca appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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