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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44628/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Roberta Cascarino impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che l'aveva dichiarata responsabile del reato previsto dall'art.590-bis c.p. (lesioni personali stradali) ritenendo non applicabile la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.; deduceva errore di applicazione della normativa sulla tenuità e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità e all'istruzione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, per effetto della modifica legislativa (d.lgs. 10/10/2022 n.150), il reato in esame è divenuto procedibile a querela e, con riferimento alla disciplina transitoria (art.85 del d.lgs. n.150/2022), per i fatti commessi anteriormente il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore della norma se la persona offesa aveva già notizia del fatto; nel caso di specie non è stata presentata la querela entro il termine né è intervenuta costituzione di parte civile, per cui la condizione di procedibilità non è venuta meno e l'azione penale non può proseguire. Sentenza annullata senza rinvio, decisione del 17/10/2023.

Norme richiamate

  • art.590-bis cod.pen.

    Norma incriminatrice (lesioni personali stradali); nel caso concreto il reato contestato è questo articolo. La gravità delle lesioni è stata valutata in sede di merito dalla Corte territoriale.

  • art.131-bis cod.pen.

    Disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; oggetto del primo motivo di ricorso (si contestava la mancata applicazione). La Corte di merito aveva ritenuto non sussistere la tenuità per l'entità delle lesioni.

  • art.133 cod.pen.

    Norma sulla determinazione della pena richiamata dal ricorrente in connessione con l'art.131-bis per la valutazione complessiva delle circostanze e della gravità del danno.

  • art.603 comma 3-bis cod.proc.pen.

    Rilevato dal ricorrente in relazione alle modalità di accertamento della responsabilità e alla necessità o meno dell'istruttoria; riguarda la valutazione del giudice in ordine alla prova nel giudizio di appello.

  • art.530 comma 2 cod.proc.pen.

    Richiamato con riferimento al vizio di motivazione e all'apertura dell'istruzione; riguarda gli effetti della decisione di non rimettere la causa in istruttoria quando il giudice ritiene raggiunto il convincimento.

  • art.606 cod.proc.pen.

    comma 1, lett. b), d) ed e)

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'imputata (erronea applicazione di norme penali e vizi di motivazione).

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150 art.2 comma 1 lett.b

    Modifica la procedibilità del reato di lesioni personali stradali (art.590-bis): quando non ricorrono aggravanti, il reato è procedibile a querela della persona offesa. Questa modifica è stata determinante per dichiarare la mancata condizione di procedibilità nel caso concreto.

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150 art.85

    Norma transitoria: per i reati divenuti perseguibili a querela e commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già notizia del fatto. Applicazione di tale disposizione ha determinato l'inefficacia della successiva azione penale per mancanza di querela nel termine.

Massime di principio

  • Se una fattispecie penale diventa procedibile a querela per effetto di una modifica legislativa, va sempre verificato il rispetto dei termini transitori: per i fatti anteriori all'entrata in vigore la querela può dover decorrere dalla data di efficacia della norma se la persona offesa aveva già conoscenza del fatto.
  • Quando la condizione di procedibilità (querela o costituzione di parte civile) non è soddisfatta entro i termini previsti dalla disciplina transitoria, l'azione penale non può proseguire e la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio.
  • La dedotta incompleta valutazione della rilevanza probatoria da parte del giudice di merito non è automaticamente risolutiva se sussiste una causa ostativa di carattere processuale (es. mancanza della querela): il giudice di legittimità può decidere l'annullamento senza rinvio per difetto di procedibilità.
  • Sull'applicabilità dell'art.131-bis (tenuità del fatto) occorre una valutazione concreta e comparativa delle modalità della condotta e dell'entità del danno; tuttavia, anche se sussistessero dubbi sulla sua applicazione, la questione può diventare irrilevante se manca la condizione di procedibilità sostanziale o procedurale.

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