Cassazione Penale, Ordinanza n. 21748/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero incentrati su una non consentita rivalutazione del merito e che la decisione della Corte di appello avesse motivato in modo congruo l'esclusione dell'attenuante ex art. 114 c.p. Ne sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari limitatamente al capo U, concernente la ricettazione. I motivi dedotti miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. La difesa sosteneva, anche richiamando intercettazioni telefoniche, che gli elementi acquisiti avrebbero dovuto condurre a escludere la responsabilità dell'imputato; la sentenza segnala però che tale responsabilità era già stata affermata irrevocabilmente in sede rescindente. La Corte rileva che le doglianze sono reiterative e chiedono una rilettura in fatto non consentita in sede di legittimità, perché la decisione impugnata ha escluso l'attenuante con argomentazione completa, non manifestamente illogica e coerente con la ricostruzione storico-fattuale.
Norme richiamate
attenuante esclusa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta completa, non illogica e coerente con i fatti accertati
richiamato per le conseguenti pronunce derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del compendio probatorio, quando il ricorso si limiti a riproporre censure già esaminate o a chiedere una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Il mancato riconoscimento di un'attenuante è insindacabile in cassazione quando la decisione impugnata lo abbia sorretto con motivazione completa, non manifestamente illogica e coerente con la ricostruzione fattuale.
- La deduzione di intercettazioni o di altri elementi probatori è inammissibile se è diretta soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e non denuncia un effettivo vizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
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