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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21748/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero incentrati su una non consentita rivalutazione del merito e che la decisione della Corte di appello avesse motivato in modo congruo l'esclusione dell'attenuante ex art. 114 c.p. Ne sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari limitatamente al capo U, concernente la ricettazione. I motivi dedotti miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. La difesa sosteneva, anche richiamando intercettazioni telefoniche, che gli elementi acquisiti avrebbero dovuto condurre a escludere la responsabilità dell'imputato; la sentenza segnala però che tale responsabilità era già stata affermata irrevocabilmente in sede rescindente. La Corte rileva che le doglianze sono reiterative e chiedono una rilettura in fatto non consentita in sede di legittimità, perché la decisione impugnata ha escluso l'attenuante con argomentazione completa, non manifestamente illogica e coerente con la ricostruzione storico-fattuale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    attenuante esclusa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta completa, non illogica e coerente con i fatti accertati

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenti pronunce derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del compendio probatorio, quando il ricorso si limiti a riproporre censure già esaminate o a chiedere una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • Il mancato riconoscimento di un'attenuante è insindacabile in cassazione quando la decisione impugnata lo abbia sorretto con motivazione completa, non manifestamente illogica e coerente con la ricostruzione fattuale.
  • La deduzione di intercettazioni o di altri elementi probatori è inammissibile se è diretta soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e non denuncia un effettivo vizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

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