Cassazione Civile, Ordinanza n. 24862/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'annualità 2007, fondato sugli studi di settore, con rideterminazione di maggior reddito e dei tributi conseguenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la Commissione provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando il reddito di impresa. In appello il contribuente aveva censurato la decisione di primo grado, mentre l'Ufficio aveva proposto appello incidentale. La Commissione tributaria regionale ha però dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che il proprio appello conteneva una critica articolata e specifica alla sentenza di primo grado e non meri quesiti astratti. L'Agenzia, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con due motivi: omessa pronuncia sull'appello incidentale volto a riformare la riduzione operata in primo grado e violazione delle norme processuali sul deposito/notificazione dell'appello principale, deducendo l'inammissibilità dell'appello del contribuente perché notificato via PEC.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha rilevato, da un lato, che la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale non era giustificata se l'atto conteneva effettive censure alla decisione di primo grado; dall'altro lato, ha constatato la totale omissione di esame dell'appello incidentale dell'Agenzia, circostanza non affrontata nella sentenza della CTR. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
l'appello tributario deve contenere specifiche censure alla sentenza di primo grado; non può essere dichiarato inammissibile se dall'atto emerge una critica articolata e circostanziata della decisione impugnata.
il giudice di merito deve pronunciare su tutte le domande, eccezioni e impugnazioni ritualmente proposte; l'omessa pronuncia sull'appello incidentale integra vizio di nullità.
richiamato dalla parte resistente a sostegno delle proprie doglianze processuali sulla forma dell'impugnazione.
richiamato dalla parte resistente a sostegno delle proprie doglianze processuali sulla forma dell'impugnazione.
richiamato dalla parte resistente a sostegno delle proprie doglianze processuali sulla forma dell'impugnazione.
art. 16, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla parte resistente a sostegno della censura sulla notificazione via PEC dell'appello principale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio dedotto è quello di nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle norme processuali e per omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando, pur senza formule sacramentali, contenga una critica specifica e intelligibile alla sentenza di primo grado, idonea a individuare i punti contestati e le ragioni della censura.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello non può fondarsi su una lettura meramente formale dell'atto se dal suo contenuto emerge l'effettiva contestazione della decisione impugnata.
- L'omessa pronuncia del giudice di appello su un appello incidentale ritualmente proposto integra vizio processuale denunciabile in cassazione e determina la cassazione della sentenza.
- In presenza di più impugnazioni incidentali o principali, il giudice deve esaminarle tutte; la mancata considerazione di una di esse comporta nullità della decisione per violazione del dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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