Cassazione Penale, Sentenza n. 22497/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello per quattro motivi principali: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 c.p. e art. 223, comma 2, n.2 r.d. 267/1942; mancata e illogica motivazione circa la sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta da operazioni dolose, con particolare riguardo alla consapevolezza del dissesto e alla prevedibilità di tale evento al momento delle omissioni tributarie; 2) contraddittorietà della motivazione sulla prevedibilità del dissesto (la Corte di appello avrebbe contemporaneamente ritenuto insussistente e sussistente la prevedibilità); 3) vizio motivazionale per mancata considerazione del giudicato favorevole pronunciato in altra vicenda (assoluzione irrevocabile per fatti analoghi relativi alla controllata Edil Gregoriana 2000 s.r.l.) e mancata confutazione del rilievo difensivo che motivava scelte gestionali in favore della controllata; 4) omissione di valutazione sulla possibile riqualificazione del fatto come bancarotta semplice patrimoniale (colpa cosciente/colpa), senza spiegare perché la condotta integrerebbe invece una accettazione del rischio tipica del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione a vizi di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata, in particolare sull'accertamento della prevedibilità del dissesto rispetto alle condotte omissione dei pagamenti tributari e rispetto all'assoluzione sul diverso capo relativo alla fideiussione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Non è stata pronunciata una nuova statuizione di merito sulla responsabilità penale; la pronuncia ha disposto solo l'annullamento con rinvio per esame conforme alle indicazioni della Cassazione.
Norme richiamate
art. 216 r.d. n. 267 del 1942 (legge fall.)
art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942
Norma richiamata per i reati di bancarotta: disciplina i fatti di bancarotta imputabili all'imprenditore individuale; richiamata quale parametro per la responsabilità degli organi societari ai sensi dell'art. 223
art. 223 r.d. n. 267 del 1942 (legge fall.)
art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942
Regola la bancarotta fraudolenta 'da operazioni dolose' riferita agli amministratori e altri organi sociali: punisce le operazioni dolose che cagionano o concorrono a cagionare il fallimento. Il dolo deve sorreggere le operazioni che hanno condotto al fallimento; il dissesto deve essere prevedibile come effetto della condotta antidoverosa e la prevedibilità va valutata concretamente
art. 217 legge fall.
Norma richiamata nel dibattito per distinguere comportamenti imprudenti o di colpa dai comportamenti sorretti da dolo; utilità nella valutazione della diversa tipologia di bancarotta (semplice vs. fraudolenta)
Richiamati nel ricorso come norme sul concorso di persone nel reato e sugli elementi soggettivi; la censura riguardava presunta errata applicazione ai fini dell'accertamento del dolo nella bancarotta
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e insufficienza/mancanza di motivazione), invocata per censurare la motivazione e la corretta applicazione delle norme penali e del dolo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite di enunciazione dei motivi nelle conclusioni del ricorso; menzionato nel testo processuale per i limiti della motivazione
Massime di principio
- La qualificazione della condotta di amministratori come 'operazione dolosa' ai sensi dell'art. 223, comma 2, n.2 legge fall. richiede che le scelte gestionali (anche omissioni sistematiche di versamenti tributari) siano frutto di una volontà o consapevolezza diretta a porre in essere operazioni che arrecano pregiudizio patrimoniale non giustificabile dagli interessi dell'impresa
- Il dolo nelle 'operazioni dolose' deve sorreggere le operazioni che hanno portato al fallimento; non è necessario che l'agente abbia voluto il fallimento nello stesso modo, ma deve aver previsto il dissesto come effetto prevedibile della propria condotta antidoverosa
- La prevedibilità del dissesto è una valutazione concreta, riferita al singolo periodo gestionale e alle specifiche condizioni economiche: la Corte deve motivare anno per anno o per i periodi rilevanti come le omissioni abbiano reso prevedibile il dissesto
- Quando vi è una pronuncia definitiva favorevole sull'identità o affinità dei fatti (es. assoluzione per fatti analoghi nella controllata), la Corte che decide su fatti correlati deve confrontare e confutare esplicitamente quella valutazione; la mancata considerazione del giudicato può costituire vizio motivazionale
- Se l'accertamento processuale appare contraddittorio (es. assoluzione per una operazione ritenuta non pericolosa e contemporanea condanna per omissioni nello stesso arco temporale senza spiegare il mutamento delle condizioni), la sentenza è annullabile per carenza o contraddittorietà della motivazione
- In ipotesi di contestuale richiesta di riqualificazione del fatto (dolo vs. colpa), la Corte deve esplicitare perché la condotta è stata qualificata come accettazione del rischio (dolo eventuale non applicabile qui secondo interpretazione consolidata) e non come colpa cosciente o imprudenza gestionale
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