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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14011 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione della prestazione previdenziale complementare erogata in forma di capitale nell'ambito della previdenza integrativa aziendale PIA/Fondenel. Il contribuente, iscritto al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, sosteneva che la quota corrispondente al rendimento del capitale dovesse essere tassata con ritenuta del 12,50% ai sensi della L. n. 482/1985, art. 6, mentre la restante quota, costituita dai contributi, dovesse essere assoggettata a tassazione separata come il TFR. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'intera somma dovesse essere sottoposta a tassazione separata, negando l'esistenza di una componente di rendimento derivante da effettivi investimenti finanziari. In subordine, l'Amministrazione contestava l'insufficiente motivazione della sentenza regionale, che non aveva accertato concretamente l'esistenza e l'entità del rendimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha escluso che l'intera prestazione dovesse essere tassata come TFR, confermando il principio secondo cui, per gli iscritti alla previdenza complementare aziendale prima del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata limitatamente alla sorte capitale, mentre la quota di rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione del capitale sul mercato finanziario è soggetta alla ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 opera invece integralmente la tassazione separata. Tuttavia, la sentenza regionale non aveva verificato né quantificato il rendimento effettivo, limitandosi a riconoscere astrattamente la distinzione tra capitale e rendimento. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Roma, che dovrà esaminare il funzionamento del fondo, gli investimenti effettuati, i rendimenti conseguiti e la loro attribuzione alla posizione individuale del contribuente, anche mediante eventuale CTU. Il giudice del rinvio dovrà inoltre rideterminare l'eventuale rimborso e liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), artt. 16 e 17

    Tassazione separata per le somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro e per le prestazioni previdenziali nei casi previsti.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale della prestazione e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione dei vecchi iscritti secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 42, comma 4, nel testo previgente

    Richiamava il regime fiscale applicabile ai redditi derivanti da determinate forme di assicurazione sulla vita e capitalizzazione, coordinato con la ritenuta prevista dalla L. n. 482/1985.

  • Legge n. 482/1985, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sui redditi derivanti da determinate forme di assicurazione sulla vita e capitalizzazione.

    La ritenuta del 12,50% si applica, per le prestazioni dei vecchi iscritti e limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, solo al rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione del capitale sul mercato finanziario, non alla mera differenza tra prestazione e contributi versati.

  • D.Lgs. n. 124/1993, art. 13, comma 9

    Disciplina le prestazioni in forma capitale dei fondi pensione per gli iscritti successivi all'entrata in vigore della normativa; il relativo regime non si applica ai cosiddetti vecchi iscritti, ai quali si applicano i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • D.L. n. 669/1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30/1997

    Norma interpretativa richiamata per la disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali complementari, soprattutto con riferimento agli iscritti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993.

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011

    Per gli iscritti prima del D.Lgs. n. 124/1993: tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000; tassazione separata integrale per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

    La sentenza ha risolto il contrasto giurisprudenziale distinguendo tra capitale derivante dai contributi e rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della legge e l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale di fondi pensione aziendali, occorre distinguere tra sorte capitale, costituita dai contributi, e rendimento netto prodotto dalla gestione finanziaria degli accantonamenti.
  • Per i soggetti iscritti al fondo prima del D.Lgs. n. 124/1993, la quota di rendimento riferita agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare della ritenuta del 12,50%, mentre la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
  • Il rendimento agevolabile non è una semplice quota residuale o la differenza matematica tra capitale erogato e contributi versati: deve risultare da effettivi investimenti sul mercato finanziario, dai risultati conseguiti e dalle modalità di attribuzione alla posizione individuale.
  • La certificazione del fondo può costituire prova, ma il giudice deve valutarne concretamente l'idoneità a dimostrare natura ed entità del rendimento; una qualificazione meramente nominale o atecnica non è sufficiente.
  • In caso di rinvio, il giudice di merito deve svolgere un accertamento analitico sul funzionamento del fondo, sugli investimenti, sulle plusvalenze e sulla loro imputazione al contribuente, potendo anche disporre una consulenza tecnica.
  • Il fatto che la prestazione non derivi formalmente da una compagnia assicurativa non esclude automaticamente l'aliquota del 12,50%: può rilevare anche l'adozione di un modello gestionale sostanzialmente assicurativo, purché sia provato un rendimento effettivo da investimento.

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