Cassazione Penale, Sentenza n. 45523/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cremona del 17/12/2020 che aveva applicato, su richiesta concorde delle parti, la pena di quattordici giorni di reclusione, convertita nella multa di 3.500 euro, per il delitto di cui all'art. 388 c.p. Il Procuratore Generale ha contestato l'illegalità della pena detentiva perché inferiore al limite minimo generale previsto dall'art. 23, primo comma, c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intempestività ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La comunicazione della sentenza è avvenuta il 19/04/2021; il termine per proporre ricorso era di 15 giorni e scadeva il 04/05/2021. Pur essendo il ricorso stato depositato nella segreteria del Procuratore il 03/05/2021, è pervenuto alla cancelleria del giudice solo il 07/05/2021, oltre il termine; pertanto non è stata esaminata la questione sostanziale e il provvedimento impugnato resta integro.
Norme richiamate
Norma che descrive il reato per il quale è stata applicata la pena (reato contestato a Bettini). Usata per individuare il fatto-reato oggetto del giudizio.
art. 23, primo comma, cod. pen.
Stabilisce il limite minimo della pena detentiva applicabile. Il Procuratore ha sostenuto che la pena di 14 giorni fosse inferiore a tale minimo, deduzione che costituiva il motivo sostanziale dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla base di questa norma.
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Dispone i termini per proporre il ricorso in cassazione e il loro decorrere dalla comunicazione della sentenza; determinano il termine di 15 giorni dalla comunicazione nel caso concreto.
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'atto impugnatorio deve pervenire alla cancelleria del giudice a quo entro il termine di legge; la mancata ricezione entro il termine ha portato all'inammissibilità del ricorso.
art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza; la Corte lo cita per motivare la data di pronuncia della sentenza dalla quale è iniziata la comunicazione.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso decorrono dalla data di comunicazione della sentenza e non dalla data di pronuncia; è fondamentale verificare la data di notifica/comunicazione.
- Perché un ricorso sia tempestivo non basta il deposito presso l'ufficio del proprio avvocato o presso la segreteria dell'organo che propone l'impugnazione: l'atto deve pervenire alla cancelleria del giudice competente entro il termine di legge.
- La mancata ricezione dell'atto da parte della cancelleria entro il termine previsto comporta in genere l'inammissibilità del ricorso salvo che non si ottenga una riammissione in termini per giustificato motivo; pertanto, in caso di rischi di scadenza, è opportuno anticipare l'invio con modalità che garantiscano la tempestiva ricezione (PEC, consegna diretta alla cancelleria, ecc.).
- Quando il motivo dell'impugnazione è puramente di diritto (es. illegittimità della pena rispetto ai minimi di legge), la tempestività è comunque condizione essenziale per la cognizione: la Corte non entra nel merito se dichiara inammissibile l'impugnazione per tardività.
- Nel valutare l'opportunità di impugnare, gli organi procedenti devono contabilizzare correttamente i termini e le modalità di deposito e di ricezione dell'atto; errori procedurali su questi punti possono vanificare ragioni sostanziali fondate.
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