Cassazione Penale, Ordinanza n. 35568/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 5 marzo 2026, che aveva rigettato l’opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduceva che in Italia vivessero la sua compagna e il figlio e che, per tale ragione, non fosse espellibile ai sensi dell’art. 19, comma 2, dello stesso decreto. Il Tribunale aveva ritenuto non provata la paternità, in assenza di certificato di paternità o stato di famiglia. In Cassazione è stato allegato un certificato di nascita del minore, ma la Corte lo ha considerato tardivo e comunque inidoneo, poiché non riportava le generalità esatte e complete del padre.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il Tribunale di sorveglianza aveva già esaminato la dedotta presenza in Italia della compagna e del figlio e aveva legittimamente rilevato che la paternità non risultava provata. Il certificato di nascita prodotto in Cassazione era tardivo e, in ogni caso, non permetteva di identificare esattamente e compiutamente il padre. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato un’opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza di Genova di espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998
La disposizione è indicata come base del decreto di espulsione oggetto dell’opposizione; la decisione in Cassazione non sviluppa un’interpretazione sostanziale dei presupposti dell’espulsione.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
il Tribunale di sorveglianza aveva già preso in considerazione tale aspetto e lo aveva ritenuto privo di rilievo, osservando che, in mancanza di un certificato di paternità/stato di famiglia, non potesse ritenersi provata la paternità del ricorrente
La dedotta causa di non espellibilità fondata sui legami familiari in Italia non può essere riconosciuta quando la paternità del minore non è provata documentalmente.
il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nella misura ritenuta equa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di un legame di paternità quale ragione ostativa all’espulsione deve essere supportata da documentazione idonea a provare la relazione; un documento che non consenta di identificare con esattezza e completezza il padre non supera la carenza probatoria rilevata dal giudice di sorveglianza.
- La produzione documentale effettuata soltanto in sede di ricorso per cassazione può essere dichiarata tardiva e, comunque, non è sufficiente se il documento non prova il fatto controverso.
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