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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05567/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per avere reso dichiarazioni mendaci o omesso dati rilevanti nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deduceva l'erronea applicazione dell'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che l'omessa indicazione del possesso di un immobile e di ulteriori elementi reddituali non avrebbe inciso sul requisito reddituale richiesto per il beneficio, che sarebbe comunque risultato sussistente anche se tali dati fossero stati correttamente dichiarati. Aggiungeva che l'omissione sarebbe stata giustificata dalla detenzione carceraria, che gli avrebbe impedito di conoscere le disponibilità economiche dei familiari e di avere rapporti stabili con essi. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che non si confrontava in modo critico con la motivazione della Corte territoriale. Nel merito, ha ribadito che il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 tutela l'obbligo di veridicità della dichiarazione resa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e si perfeziona sia con dichiarazioni non veritiere sia con l'omissione, anche parziale, di dati rilevanti, a prescindere dal fatto che il beneficio sarebbe comunque spettato. Ha inoltre ritenuto non decisiva la dedotta detenzione, poiché il dichiarante ha un autonomo obbligo di verificare la veridicità delle attestazioni, anche quanto alla situazione reddituale dei congiunti conviventi. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il reato non punisce il mero indebito conseguimento del beneficio, ma la violazione dell'obbligo di veridicità nella dichiarazione resa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è integrato da dichiarazioni mendaci od omissioni di dati rilevanti, anche se il beneficio sarebbe comunque spettato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    non determinabile

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la fattispecie si consuma indipendentemente dalla concreta sussistenza dei requisiti reddituali per l'accesso al patrocinio.

  • Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Di Rosa

    Conferma che integra il delitto la condotta di chi fornisca indicazioni mendaci o ometta, anche in parte, dati rilevanti, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito.

  • Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo

    Conferma il principio per cui la falsità o omissione di dati rilevanti nella domanda è sufficiente a integrare il reato, a prescindere dalla spettanza sostanziale del beneficio.

Massime di principio

  • Nel reato di falsità nella domanda di patrocinio a spese dello Stato, il bene giuridico protetto è l'affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante, non il solo indebito ottenimento del beneficio.
  • La fattispecie è integrata anche quando la dichiarazione sia solo parzialmente omissiva, se omette dati di fatto rilevanti ai fini della valutazione della domanda.
  • Ai fini della responsabilità penale è irrilevante che, ipoteticamente, il beneficio sarebbe comunque spettato anche con una dichiarazione completa e veritiera.
  • La detenzione del dichiarante non esclude di per sé il dovere di verificare la correttezza delle attestazioni rese, comprese quelle relative alla situazione economica del nucleo familiare rilevante.
  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; doglianze assertive o riproduttive di censure già disattese sono inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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