Cassazione Penale, Ordinanza n. 09466/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la responsabilità per occupazione arbitraria di immobile. Con il primo motivo si contestava la ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 633-639-bis c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e della durata dell’occupazione; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era meramente rivalutativa e quindi non consentita, a fronte di una motivazione di merito priva di vizi logici, che aveva dato conto della permanenza dell’occupazione per un tempo apprezzabile. Con il secondo motivo si deduceva il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di appello avevano motivato l’esistenza di un profilo di abitualità della condotta e che già il primo giudice aveva valorizzato l’ininterrotta permanenza, circostanza ostativa all’applicazione dell’esimente.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa del reato contestato; la censura sulla loro applicazione è stata ritenuta meramente rivalutativa e non ammissibile in cassazione se la motivazione di merito è логicamente corretta.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta abituale e perché la perdurante occupazione era incompatibile con l’esimente.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella mera richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione esente da vizi logici.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con una condotta connotata da abitualità o da permanenza apprezzabile nel tempo, quando tali dati fattuali siano adeguatamente accertati e motivati nei giudizi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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