Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40171/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a pena detentiva per emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestata perché, quale amministratore unico di una società, avrebbe emesso fatture verso altra società al fine di consentire a quest'ultima l'evasione di imposte sui redditi e IVA. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata assoluzione, sostenendo in sostanza una erronea valutazione del compendio probatorio; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura sull'apprezzamento della prova non può essere veicolata come violazione dell'art. 192 c.p.p.; ha comunque osservato che la motivazione di merito era logica nel valorizzare la mancata prova dell'effettivo acquisto del materiale da parte della società emittente, dato incompatibile con l'effettività delle operazioni fatturate. Sul secondo motivo ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dalla mancanza di elementi positivi e dai precedenti penali dell'imputato, in linea con l'orientamento per cui non basta la mera incensuratezza. Sul terzo motivo ha ritenuto non decisiva la doglianza, anche perché il giudice di merito aveva richiamato precedenti condanne e non erano state allegate specifiche modalità o condizioni idonee a fondare la concessione del beneficio ex art. 165, comma 2, c.p.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    reprime l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la condotta contestata consiste nell'emissione di fatture fittizie finalizzate a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e IVA.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    non può essere invocato in cassazione per censurare la valutazione degli elementi di prova quando la doglianza mira in realtà a contestare la motivazione; i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere superati tramite la lett. c).

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. nel contesto della censura alla motivazione, ma la Corte ribadisce che la doglianza resta nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione della sentenza, ma la critica alla valutazione del materiale probatorio non può essere trasformata in un vizio processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non può essere usato per aggirare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    costituisce il parametro corretto per le censure di motivazione; nel caso di specie il ricorso non superava tale vaglio perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    richiamato per evidenziare la riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso insufficiente la sola incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 165, comma 2, c.p.

    richiamato con riferimento alla sospensione condizionale della pena e alle eventuali prescrizioni, ma nel caso concreto mancavano allegazioni idonee a consentire una diversa valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare, in sostanza, l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito; una simile censura, se diretta alla motivazione o alla ricostruzione del fatto, resta soggetta ai limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Nelle fatture per operazioni inesistenti, la regolarità formale dei documenti e la tracciabilità dei pagamenti non sono decisive se manca la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione commerciale sottostante; il trasferimento di denaro può provare solo un passaggio finanziario, non la realtà economica dell'operazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi valorizzabili e/o la presenza di precedenti penali; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente la sola incensuratezza.
  • La sospensione condizionale della pena richiede una specifica base fattuale e allegazioni idonee a consentire la valutazione dei presupposti e delle eventuali prescrizioni: in assenza di tali elementi, la censura sul diniego non può essere accolta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.