Cassazione Penale, Ordinanza n. 10810/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, in sintesi, l'eccessività della pena e lamentando che essa non fosse stata quantificata nei minimi di legge. Il ricorso non conteneva, secondo la Corte, una puntuale critica alla motivazione della decisione impugnata sul trattamento sanzionatorio, ma censure apodittiche, formule di stile e riferimenti non specificamente correlati alla motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e privi di specifica correlazione con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva invece argomentato in modo puntuale sul trattamento sanzionatorio. Per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente apodittiche o formulate con clausole di stile, prive di specifica correlazione con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando si contesta il trattamento sanzionatorio, il ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni dell'asserito errore del giudice di merito e confrontarsi con la motivazione resa sul punto.
- La doglianza sull'eccessività della pena, se non supportata da una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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