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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35022/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto in giudizio il liquidatore di una società in liquidazione per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, deducendo che, dopo avere inutilmente tentato l’esecuzione presso terzi, non aveva potuto recuperare il proprio credito perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese senza che il debito fosse stato soddisfatto. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. in relazione all’art. 2491 ultimo comma c.c. La corte d’appello, investita dell’impugnazione del convenuto, aveva dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva e della notificazione della sentenza di primo grado, nonché degli atti conseguenti, rimettendo la causa al tribunale. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 143 c.p.c., sostenendo la correttezza delle ricerche svolte dall’ufficiale giudiziario prima del ricorso alla notifica agli irreperibili e quindi la validità sia della citazione sia della notifica della sentenza di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 326 e 327 c.p.c., assumendo la tardività dell’appello perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza e comunque oltre il termine lungo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notificazione ex art. 143 c.p.c. della sentenza di primo grado fosse stata validamente eseguita perché l’ufficiale giudiziario aveva comunque effettuato ricerche nel luogo di ultima residenza nota e aveva dato conto del loro esito. Da ciò ha tratto che la notificazione della sentenza era efficace e che, essendo l’appello notificato oltre trenta giorni dopo, esso era tardivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perché la tardività dell’appello rendeva definitiva la decisione di primo grado. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state poste a carico del resistente.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione agli irreperibili richiede che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che l’ufficiale giudiziario ne dia conto nella relata; in presenza di tali attività la notifica è valida.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Non è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca l’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, se tale esposizione è chiara, non sovrabbondante e idonea a ricostruire la vicenda processuale.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità per omessa indicazione degli atti e documenti è superata quando il motivo è comprensibile e decidibile sulla base della narrativa del ricorso e della sentenza impugnata.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione valida della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come termine lungo di impugnazione; nella decisione rileva però la tardività già rispetto al termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    L’appello notificato oltre trenta giorni dalla notificazione valida della sentenza di primo grado è tardivo.

  • art. 382 c.p.c.

    Quando la tardività dell’appello è certa, la cassazione può avvenire senza rinvio.

  • art. 2495 c.c.

    È richiamato come base della pretesa di responsabilità del liquidatore per la cancellazione della società e l’impossibilità del soddisfacimento del credito.

  • art. 2491, ultimo comma, c.c.

    È indicato nel ricorso e nella sentenza di primo grado quale norma collegata alla responsabilità personale del liquidatore.

  • art. 1147 c.c.

    È evocato dal ricorrente come parametro di normale diligenza e buona fede nelle ricerche del destinatario della notifica.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 143 c.p.c. non può basarsi su mere risultanze anagrafiche: occorre che l’ufficiale giudiziario compia ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota e ne dia espresso conto nella relata.
  • Se la relata di notifica descrive accesso al domicilio/residenza nota, tentativo di notifica e ulteriori indagini in loco, la notificazione agli irreperibili è valida anche se il destinatario non viene rintracciato.
  • La validità della notificazione della sentenza di primo grado determina la decorrenza del termine breve di impugnazione; l’appello notificato oltre tale termine è tardivo.
  • In cassazione, la riproduzione nell’atto di ricorso della sintetica esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata non comporta, di per sé, inammissibilità se consente una chiara ricostruzione della vicenda processuale.
  • Quando la tardività dell’impugnazione è certa, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio, con definitività della decisione di merito non validamente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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