Cassazione Penale, Sentenza n. 18805/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto previsto dagli artt. 48 e 481 cod. pen. per aver indotto in errore un pubblico ufficiale del Comune di Pistoia, con la conseguente indicazione falsa di "Antonio Fresta" quale acquirente in un certificato di proprietà di un'autovettura. In primo grado il Tribunale di Pistoia lo aveva condannato (anche in considerazione della recidiva infraquinquennale) e la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 481 cod. pen., sostenendo che il pubblico ufficiale si era limitato ad autenticare una sottoscrizione e che non vi era stata sostituzione di persona; (2) insufficiente valutazione del dolo, perché l'esibizione di una copia documento con il nominativo "Antonio" anziché "Antonino" sarebbe irrilevante; (3) nullità e difetto di motivazione in relazione alla mancata corrispondenza tra capo di imputazione (sostituzione di persona da parte di ignoti) e ricostruzione della Corte (esibizione di documento falso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che il fatto accertato (determinazione della formazione di un atto ideologicamente falso con indicazione di un acquirente inesistente) corrisponde al nucleo dell'imputazione e non configura un cambiamento sostanziale del fatto tale da ledere il diritto di difesa. Ha confermato la valutazione del dolo da parte della Corte d'appello (tra l'altro fondata sull'esibizione di una copia di documento con nominativo falso) e ha ritenuto inammissibili le censure che richiedevano un diverso apprezzamento di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riferimento formale alla normativa sul titolo del reato contestato nell'insieme con l'art. 481; usato per inquadrare la fattispecie di falsità ideologica in atto pubblico determinata dal comportamento dell'imputato
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di "falsità ideologica" in relazione alla indicazione falsa dell'acquirente nel certificato di proprietà; la formazione dell'atto pubblico contenente la falsa indicazione è stata considerata effettivamente determinata dall'imputato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'esame dei motivi di cassazione nei limiti consentiti; la Corte ha trattato i motivi entro i limiti di legge
Invocato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha però richiamato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, essa può valutare la correttezza in diritto della decisione anche prescindendo da giustificazioni formali del giudice di merito
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in considerazione dell'evidente inammissibilità e della colpa nell'impugnazione
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; richiamata per evidenziare l'atto di parte pubblica nella causa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione valuta la correttezza in diritto della decisione di merito anche prescindendo da difetti formali della motivazione; dunque, una motivazione "a posteriori" non determina automaticamente la nullità della sentenza quando il giudice di legittimità possa accertare la correttezza della decisione dagli atti
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si configura solo se il fatto ritenuto in sentenza è sostanzialmente diverso o incompatibile con la contestazione, al punto da aver impedito la difesa: piccole o parziali diversità descrittive non sono sufficienti
- La produzione o l'esibizione al pubblico ufficiale di documentazione con nominativo falso può essere valutata come elemento sintomatico del dolo nella formazione di un atto pubblico falso, anche se altri soggetti (es. la venditrice) avevano consapevolezza di circostanze parziali come la mancata conclusione immediata della vendita
- I profili di fatto (valutazioni probatorie) non costituiscono materia di sindacato in cassazione se si tratta di aree riservate alla discrezionalità del giudice di merito; le censure di merito, se non inquadrate come errori di diritto, sono di norma inammissibili
- Un ricorso manifestamente infondato o presentato con colpa può comportare l'addebito delle spese processuali e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare realisticamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso in cassazione
- Per contestare con successo la violazione del principio di correlazione o la nullità per difetto di motivazione è necessario dimostrare in che modo la diversa ricostruzione abbia effettivamente pregiudicato l'esercizio della difesa, non limitandosi a rilievi meramente descrittivi
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