Cassazione Civile, Ordinanza n. 34848/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un soggetto che aveva agito per ottenere il risarcimento dei gravi danni alla persona derivanti da un sinistro stradale ha visto rigettare la domanda in primo grado per prescrizione. In appello, nelle more del giudizio, la società assicuratrice originariamente evocata aveva ceduto il ramo d'azienda e il rapporto controverso a un diverso soggetto, con mutamento di denominazione; l'appellante ha quindi notificato l'impugnazione al soggetto subentrato. La Corte d'appello ha però ritenuto che, trattandosi di successione particolare ex art. 111 c.p.c., dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti del cedente e ha dichiarato inammissibile l'appello per ritenuta non corretta notificazione. Nel ricorso per cassazione si censura tale conclusione, sostenendo che la notificazione era stata comunque eseguita presso il domicilio eletto del cedente e con indicazioni complessivamente idonee a rendere identificabile il destinatario, nonostante l'erronea indicazione del nominativo nella relata; il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello dovesse verificare se, nonostante l'inesatta indicazione del nome del destinatario nella relata, gli elementi complessivi dell'atto consentissero di identificarlo senza incertezza, in particolare il domicilio eletto e la qualità processuale indicata. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, il secondo è stato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per qualificare la vicenda come successione particolare nel diritto controverso a seguito di cessione del ramo d'azienda
invocato dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per ritenuto mancato corretto integrarsi del contraddittorio
Massime di principio
- L'inesatta, incompleta o omessa indicazione del nominativo di una parte nella relata di notificazione non comporta nullità se dal contesto dell'atto e dalle circostanze complessive risulta con chiarezza il destinatario effettivo della notifica.
- Ai fini della validità della notificazione, occorre guardare non alla mera esattezza formale del nome, ma alla concreta identificabilità del destinatario, specie quando l'atto sia indirizzato presso il domicilio eletto e richiami elementi processuali idonei a individuarlo senza incertezza.
- Se il giudice ritiene non correttamente integrato il contraddittorio, deve verificare in concreto se la notifica eseguita consenta comunque di ritenere raggiunto lo scopo dell'atto; la declaratoria di inammissibilità non può fondarsi su un formalismo che ignori l'effettiva riconoscibilità del destinatario.
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