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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2833/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello decisa dalla Corte di appello di Palermo perché il difensore non aveva depositato unitamente all'atto d'appello la dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Si deduceva che tale prescrizione non era applicabile al caso in cui l'imputato fosse detenuto (nel caso concreto agli arresti domiciliari per altra causa), posto che le notificazioni verso il detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., per cui l'adempimento risultava inutile e la sua mancata allegazione non poteva determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Pur osservando che l'art. 581, comma 1-ter, era stato successivamente abrogato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, la Corte ha valutato la norma vigente al tempo dell'impugnazione e della decisione e ha ritenuto che la previsione di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non si applica quando l'appellante è detenuto, anche se per altra causa. La Corte ha richiamato orientamenti precedenti che tutelano il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) e ha ritenuto sproporzionata la compressione del diritto di impugnare imposta dall'adempimento, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma, che richiedeva il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione a pena di inammissibilità, è stata interpretata dalla Corte come non applicabile quando l'imputato appellante è detenuto, perché la notifica può e deve essere eseguita presso il luogo di detenzione, rendendo l'adempimento inutile e lesivo del diritto di impugnare.

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui le notificazioni al detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione; supporta l'irrilevanza dell'elezione di domicilio quando l'appellante è detenuto.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Invocato come parametro di garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della disciplina interna non possa comprimere questo diritto imponendo adempimenti inutili che impediscano l'esercizio dell'impugnazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581, comma 1-ter)

    La Corte osserva l'abrogazione, ma applica la norma vigente al momento dell'impugnazione e della decisione, richiamando il principio tempus regit actum e la giurisprudenza di legittimità sul tema dell'applicazione temporale delle norme processuali.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 (introduzione del comma 1-ter)

    Richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-ter; contestualmente la Corte valuta tale intervento normativo alla luce dei principi costituzionali e convenzionali relativi al diritto di impugnare.

Massime di principio

  • L'ammissibilità dell'impugnazione va valutata con riferimento alla normativa processuale vigente al momento in cui l'impugnazione è proposta (principio tempus regit actum).
  • La prescrizione, a pena di inammissibilità, di depositare dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di appello non si applica quando l'appellante è detenuto: la notifica deve avvenire presso il luogo di detenzione (art. 157 c.p.p.), rendendo l'adempimento inutile.
  • Nei casi di contrasto giurisprudenziale, privilegiare l'interpretazione che tutela il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) e che eviti compressioni sproporzionate del diritto di impugnare.
  • Se la mancata osservanza dell'adempimento formale è manifestamente irrilevante rispetto alla possibilità di notificare l'atto al detenuto, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità e disporre il prosieguo del giudizio di merito.
  • È opportuno documentare lo stato detentivo dell'imputato nell'atto d'impugnazione per evitare contestazioni formali, ma la mancanza di elezione di domicilio non deve automaticamente determinare la perdita del diritto di appellare quando la notifica al detenuto è comunque praticabile.

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