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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19067/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da lavori di sostituzione della rete idrica eseguiti da un'appaltatrice su commessa di una società idrica pubblica, durante i quali si verificarono perdite d'acqua che, secondo i proprietari di due immobili sovrastanti, avrebbero ammalorato le fondamenta degli edifici causando cedimenti e fessurazioni. I danneggiati agirono per il risarcimento contro l'appaltatrice e contro il committente; l'appaltatrice chiamò in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile. Il tribunale accolse la domanda solo verso l'appaltatrice e condannò anche l'assicuratrice a tenerla indenne; la corte d'appello rigettò gli appelli dell'assicuratrice e dell'appaltatrice, ritenendo applicabile la clausola di responsabilità civile generale e non quella speciale sui danni da frana o cedimento del terreno, con massimale più basso. In Cassazione la società assicuratrice ha dedotto: nullità della sentenza per difetto di motivazione; omessa pronuncia sul motivo relativo al massimale; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere la corte letto separatamente le clausole di polizza E.1, E.3 ed E.6; omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla clausola E.3; extrapetizione. L'appaltatrice, con ricorso incidentale, ha invece denunciato la nullità della sentenza d'appello per mancata motivazione sulla critica alla CTU, che aveva escluso il nesso causale tra la perdita d'acqua e i danni agli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'assicuratrice, ritenendo infondati o inammissibili i motivi sulla motivazione, sull'omessa pronuncia, sull'interpretazione della polizza, sull'omesso esame e sull'extrapetizione, poiché la corte territoriale aveva chiaramente qualificato il sinistro come danno da fuoriuscita d'acqua coperto dalla garanzia generale e non come danno da cedimento del terreno. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'appaltatrice, rilevando che la corte d'appello aveva confutato la CTU in modo meramente assertivo, senza argomenti tecnici, logici e probatori adeguati; la motivazione sul nesso causale tra perdita d'acqua e dissesto degli immobili è stata ritenuta al di sotto della soglia del minimo costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, con esclusione del committente ormai estraneo alle questioni ancora sub iudice.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia insuperabilmente contraddittoria o incomprensibile; non è denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione. Inoltre, la motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione del contratto non sono violate se il giudice di merito adotta una lettura non implausibile tra più possibili, purché non sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta.

  • art. 1363 c.c.

    Il contratto va interpretato nel suo complesso; tuttavia la censura è inammissibile se presuppone un fatto materiale diverso da quello accertato dal giudice di merito o se mira a sostituire una diversa interpretazione non univoca a quella adottata in sentenza.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in casi estremi: assenza assoluta della motivazione, motivazione irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non basta la motivazione ritenuta insufficiente o non persuasiva.
  • In cassazione non è censurabile la scelta del giudice di merito tra più interpretazioni del contratto tutte plausibili: la censura è ammissibile solo se l'interpretazione accolta sia logicamente, grammaticalmente o sistematicamente scorretta.
  • Quando l'applicazione di una clausola contrattuale dipende dall'accertamento di un fatto storico (ad esempio la natura della causa del danno), la parte che contesta l'esito deve investire anche l'accertamento fattuale, non limitarsi a proporre una diversa lettura della polizza.
  • Il giudice può disattendere la CTU, ma se intende superarne le conclusioni deve farlo con una motivazione che contenga argomenti tecnici, logici e probatori specifici, non con affermazioni generiche o meramente assertive.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice abbia comunque preso in considerazione il dato rilevante, anche solo per escluderne la decisività o l'applicabilità; in tal caso la censura si risolve in un dissenso sull'apprezzamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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