Cassazione Penale, Ordinanza n. 17082/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una rapina ritenuta consumata. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 423 c.p.p., assumendo che il G.U.P., nel corso del giudizio abbreviato, avesse di fatto modificato il capo di imputazione. Con il secondo motivo contestava la qualificazione del fatto come rapina consumata, sostenendo che si sarebbe trattato al più di tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in questa sede perché sostanzialmente reiterativo di censure già dedotte in appello e già disattese con adeguata motivazione; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il consolidato principio per cui la rapina si consuma quando la cosa sottratta entra nel dominio esclusivo dell'agente, anche solo per un tempo brevissimo e nello stesso luogo della sottrazione, pur se immediatamente dopo debba essere abbandonata per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate in appello; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, la rapina è consumata già con l'impossessamento della cosa sottratta, anche se di durata brevissima e seguito dall'immediato abbandono del bene. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sulla pretesa modifica del capo di imputazione è stata ritenuta non deducibile in questa sede perché meramente reiterativa di questioni già affrontate e disattese in appello.
Il riferimento nel capo di imputazione non ha impedito di ritenere che la descrizione del fatto fosse già concretamente quella di una rapina consumata, non di un tentativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre, senza specifica critica alla motivazione impugnata, censure già dedotte e disattese nei precedenti gradi di merito.
- La rapina si consuma quando la cosa sottratta entra, sia pure per un tempo brevissimo e nel medesimo luogo della sottrazione, nel dominio esclusivo dell'agente; la successiva perdita del bene per intervento del soggetto passivo o della forza pubblica non trasforma il fatto in tentativo.
- Ai fini della qualificazione giuridica del fatto, rileva la concreta descrizione del capo di imputazione e non il solo richiamo formale a disposizioni che potrebbero evocare anche il tentativo, se il contenuto fattuale è già articolato nei termini della consumazione.
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