Cassazione Penale, Sentenza n. 7330/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli odierni ricorrenti per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), con contestazioni relative a diversi capi. Le doglianze principali riguardano: carenza e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità penale (presunta inattendibilità o insufficienza degli elementi indiziari), erronea valutazione e determinazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 81, 133 c.p.), contestazione della sussistenza del dolo specifico nel caso di Ahmeti in relazione a un anello (capo A), e richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
Per Andrea Reci e Ardjian Lika i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte aspecifici e riconducibili a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; sono stati confermati i rilievi dei giudici di merito circa il convincimento probatorio e la congruità della determinazione della pena. Reci e Lika sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, per responsabilità nella presentazione di ricorsi inammissibili, al versamento complessivo di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (fissato equitativamente). Per Rovena Ahmeti la Corte ha invece accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omissione di ogni valutazione sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna; per il resto le censure sulla responsabilità sono state ritenute aspecifiche e respinte.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo possa essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sia indicativa della volontà di occultamento e dell'acquisto in mala fede.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso di valutare la richiesta di applicazione di tale causa e perciò ha annullato la sentenza limitatamente a questo profilo e disposto il rinvio per nuovo esame.
Norma sulla motivazione della sentenza; invocata dai ricorrenti per lamentare deficit motivazionali, la Corte ha però ritenuto la motivazione di merito sufficiente e congrua rispetto ai criteri di valutazione probatoria.
Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego o la graduazione della riduzione della pena dai giudici di merito alla luce della gravità dei fatti e del cospicuo valore dei beni coinvolti.
Principio di responsabilità personale e criteri per la determinazione della pena; richiamato nella discussione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata e non illogica.
art. 192 cod. proc./pen. (citato nel testo)
Norma citata dai ricorrenti (probabilmente in relazione a questioni probatorie): la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze relative a presunte violazioni e ha ritenuto sufficienti le valutazioni probatorie dei giudici di merito.
Disciplina le conseguenze per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare Reci e Lika al pagamento delle spese e, con rilevata colpa nell'inammissibilità, a una somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione dittale dei fatti: i motivi che mirano a riconsiderare la valutazione probatoria operata dai giudici di merito sono spesso dichiarati aspecifici e inammissibili se non affrontano profili di diritto o vizi motivazionali specifici.
- Nel reato di ricettazione (art. 648 c.p.) l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene da parte dell'imputato; la mancata giustificazione credibile può integrare prova del dolo di ricettazione.
- Quando la Corte d'appello riprende e conferma le valutazioni del giudice di primo grado (c.d. doppia conforme), le sentenze formano un unico corpo motivazionale che la Cassazione valuta congiuntamente; ciò rende più difficile far emergere profili di illogicità manifesta.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi (non è obbligatorio valutare ogni elemento favorevole).
- Se la Corte territoriale omette di pronunciarsi su una specifica richiesta di beneficio (es. art. 131-bis c.p.), la Cassazione deve annullare e rinviare per nuovo giudizio al fine di permettere ai giudici di merito di compiere la valutazione dovuta.
- In sede di impugnazione, contestazioni generiche su valutazioni di fatto senza indicare vizi di diritto o manifesta illogicità sono difficilmente accolte: la difesa deve articolare censure precise e dimostrare errori di diritto o contraddizioni evidenti nella motivazione.
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