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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02029/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per riciclaggio aggravato e continuato; il difensore deduceva: (i) errata qualificazione dei fatti nonostante la possibile configurazione del tentativo ex artt. 56 e 648-bis c.p., sostenendo che la fattispecie andava riqualificata come tentata perché alcuni atti (targhe smontate ma rinvenute) non avrebbero reciso il collegamento identificativo; (ii) vizio della motivazione sulla recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma 2 n. 2 c.p. e sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con censura di motivazione lacunosa e illogica da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha confermato che, alla luce degli elementi probatori (sei scocche già cannibalizzate e pezzi asportati), il reato di riciclaggio risultava consumato e che il reato può assumere forma progressiva e frammentaria; in particolare la privazione delle targhe e l'asportazione di componenti sono atti riconducibili al momento consumativo. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva infraquinquennale né ha correttamente giustificato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, avendo utilizzato argomenti non pertinenti (contestazione della qualificazione giuridica e assenza dal giudizio) per valutare la comparazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata a diversa Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sulla pena; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in apertura relativa ai limiti e modalità di impugnazione in Cassazione; indicata come riferimento procedurale per la proposizione del ricorso

  • art. 648‑bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte conferma che, pur essendo il reato a consumazione istantanea nella formulazione attuale, può atteggiarsi in forma progressiva e frammentaria; la consumazione può realizzarsi con il primo atto che, nella serie di condotte, determini l'effetto ostativo all'individuazione della provenienza del bene (es. asportazione di targhe, numeri di telaio, distruzione/mescolamento dei pezzi)

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Applicabile nella valutazione tra tentativo e consumazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli atti concreti posti in essere, non si configurava il mero tentativo ma la consumazione

  • art. 99, comma 2 n. 2 cod. pen. (recidiva)

    La Corte evidenzia che per riconoscere la recidiva è necessario valutare e motivare la relazione qualificata fra reato precedente e reato odierno e spiegare perché la ricaduta non sia occasionale; la motivazione della Corte di merito in proposito è stata ritenuta carente

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    I criteri di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti devono essere valutati con argomentazione pertinente; non è lecito penalizzare l'imputato per il legittimo esercizio della difesa (contestazione della qualificazione, mancata presenza al giudizio) nella valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche

  • L. 55/1990 (novellazione della fattispecie di riciclaggio)

    Richiamata nella ricostruzione dogmatica: la riforma ha reso più agevole la configurabilità di atti idonei a ostacolare l'individuazione della provenienza del bene, incidendo sulla valutazione di consumazione vs tentativo

Massime di principio

  • Il reato di riciclaggio ex art. 648‑bis c.p. può considerarsi consumato anche mediante condotte frammentarie e progressive: l'esistenza di atti concreti che iniziano a recidere il nesso identificativo (es. asportazione targhe, rimozione numeri di telaio, distruzione documenti) può fondare la consumazione e non il mero tentativo
  • Per distinguere tentativo da consumato occorre valutare la serie concreta di atti e se vi sia già un effetto ostativo all'identificazione della provenienza del bene; il mero smontaggio non equivale automaticamente a tentativo se esso fa parte di un processo che già concretizza la consumazione
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica circa la relazione tra precedente e reato attuale: il giudice deve spiegare perché la recidiva non sia occasionale e in che modo evidenzi una maggiore pericolosità del reo
  • Nella comparazione delle circostanze per la determinazione della pena il giudice non può utilizzare come elementi negativi il legittimo esercizio dei diritti di difesa (es. contestazione della qualificazione giuridica, scelta processuale di non partecipare): tali scelte non possono essere trattate come riduttive del valore delle ammissioni
  • Se la cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio, il caso viene rinviato per nuovo giudizio solo sulla pena a diversa sezione, mentre la dichiarazione di responsabilità sostanziale può restare confermata

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