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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24524/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con un unico motivo ha dedotto la contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata, osservando che il giudice di appello aveva motivato in modo esente da manifesta illogicità la ritenuta consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricettato. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui risponde di ricettazione chi, trovato in possesso di refurtiva, in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto, non offra una spiegazione attendibile dell'origine del possesso.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione può essere affermata anche sulla base della disponibilità di refurtiva, quando l'imputato non offra una spiegazione attendibile della provenienza del bene e non emergano elementi probatori che riconducano il possesso a una diversa origine lecita o comunque non delittuosa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che deduce vizi della motivazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto di tale correlazione il motivo è generico e inammissibile.
  • Ai fini della ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta dalla disponibilità di refurtiva e dall'assenza di una spiegazione attendibile circa l'origine del possesso, soprattutto quando non vi siano elementi che rendano plausibile un diverso titolo di provenienza.
  • La motivazione del giudice di merito che ritenga integrato l'elemento soggettivo della ricettazione è censurabile in cassazione solo se presenti manifeste illogicità; non è sufficiente una mera contrapposizione di letture alternative del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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