Cassazione Penale, Sentenza n. 1484/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente sosteneva la cessazione dei legami con l'associazione mafiosa (recesso o rottura dei rapporti con il promotore Antonio Salerni nel 2019-2020), il decorso del tempo dai fatti, la durata della custodia, la buona condotta durante il periodo di arresti domiciliari già precedentemente concesso, e contestava inoltre gli elementi indiziari relativi a intestazioni fittizie di società e al presunto cartello tra imprese. Ha chiesto anche la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa con giudicato cautelare formato dall'ordinanza di appello del Pubblico Ministero (non impugnata in Cassazione) e che non siano stati prodotti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati. Le censure sui gravi indizi sono state considerate precluse e comunque superate dalla condanna in primo grado per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata e irrilevante, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.136/2017) che ha riconosciuto la legittimità della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per il 416-bis. Il Tribunale ha inoltre confermato che, anche in assenza di invocazione della presunzione, la valutazione concreta delle esigenze cautelari giustificava la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello cautelare; qui richiamata come rito entro il quale è stato deciso il ripristino della custodia carceraria e oggetto del ricorso del ricorrente.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di pericolosità sociale e l'adeguatezza della sola custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e ha richiamato la giurisprudenza che la ritiene compatibile con la Costituzione.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la condanna in primo grado per questo reato ha rafforzato la valutazione cautelare favorevole al mantenimento della custodia carceraria.
Norma di modifica che ha inciso sull'art. 275 c.p.p.; richiamata come fonte della formulazione della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per i reati associativi di tipo mafioso.
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di impugnazione applicabili al ricorso in cassazione/impugnazioni speciali; usata per indicare i limiti formali entro cui il ricorso è stato proposto.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione in caso di ricorso inammissibile; applicata dal Tribunale per infliggere la somma di euro 3.000.
art. 3, 13 e 27 Cost.
Articoli costituzionali invocati dal ricorrente per censurare la presunzione di legge (uguaglianza, libertà personale, funzioni della pena); il Tribunale ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- Il "giudicato cautelare" formato da decisioni cautelari esaurite nelle impugnazioni previste dalla legge preclude la riproposizione delle stesse questioni, salvo la produzione di "elementi nuovi" concreti e specifici che giustifichino una revisione della misura.
- Per richiedere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive è necessario non solo argomentare la non eccedenza della misura ma dimostrare fatti nuovi o circostanze concrete che superino la presunzione di inadeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., quando applicabile.
- Le censure sulla gravità degli indizi sono in via generale inidonee a sostituire la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare, che è focalizzata sulle esigenze cautelari e non sulla portata probatoria degli elementi indiziari.
- La semplice decorrenza del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a far venire meno le esigenze cautelari quando sussistono condotte durature di partecipazione e connessioni stabili; occorrono elementi probatori del reale venir meno del vincolo associativo (recesso provato o esclusione).
- La questione di costituzionalità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è stata affrontata e, in più pronunce, ritenuta manifestamente infondata; pertanto, salvo mutamenti di giurisprudenza costituzionale, è difficile che tale eccezione riesca a incidere sul mantenimento della custodia per il 416-bis.
- Il giudice può comunque motivare la scelta della custodia carceraria anche con una valutazione concreta delle esigenze cautelari indipendentemente dalla presunzione legale; dunque la difesa deve sia contrastare la presunzione sia produrre fatti concreti che dimostrino l'adeguatezza di misure alternative.
- Ricorsi generici o che ripropongono argomenti già esaminati senza produrre nuovi elementi sono facilmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e somme a titolo di multa processuale.
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