Cassazione Penale, Sentenza n. 10954/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra più sentenze e ha ricalcolato le pene. Si censura in primo luogo l'errata individuazione della pena base: il Tribunale dell'esecuzione avrebbe preso come pena base quella di 3 anni e 6.000 euro risultante da una sentenza che aveva già operato aumenti per una 'continuazione interna', invece di scorporare i reati precedentemente unificati per individuare il reato più grave autonomamente. In secondo luogo si contesta la determinazione e la congruità degli aumenti per i reati satellite (incoerenze tra aumenti piccoli di 11 giorni e aumenti di 1 anno per fatti analoghi), e la violazione del divieto di reformatio in peius perché il giudice dell'esecuzione ha aumentato singolarmente pene già fissate dal giudice della cognizione oltre la misura stabilita nelle sentenze irrevocabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato su entrambi i motivi. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente usato come pena-base una misura già comprensiva di aumenti effettuati dal giudice della cognizione per continuazione interna, anziché scorporare i reati unificati, individuare il più grave e solo poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite. Ha inoltre constatato che il giudice dell'esecuzione non poteva aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre la misura fissata nelle sentenze irrevocabili e non ha dato spiegazioni sulle difformità tra aumenti applicati a fatti analoghi. Per questi motivi l'ordinanza dell'11/6/2020 è stata annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, codice penale
Il principio applicato è che, quando il giudice dell'esecuzione deve ricalcolare la pena per continuazione tra sentenze che già hanno unificato più violazioni, deve prima scorporare i reati unificati, individuare il più grave e poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite
art. 671 codice di procedura penale
Norma richiamata in materia di esecuzione e competenze del giudice dell'esecuzione rispetto alla determinazione della pena esecutiva
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale
Previsioni che delimitano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica)
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019 (Scanferla)
Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla
Precedente interpretativo richiamato per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare reati già unificati e procedere poi all'individuazione del reato più grave prima di applicare ulteriori aumenti
Giurisprudenza: Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino
Precedente secondo il quale il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi di pena per i reati-satellite oltre la misura fissata dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando ricalcola la pena per continuazione tra sentenze, deve scorporare le unificazioni operate dal giudice della cognizione e individuare il reato materialmente più grave prima di applicare ulteriori aumenti
- Non è consentito aumentare, nella fase di esecuzione, gli incrementi relativi ai reati-satellite oltre la misura già fissata nelle sentenze irrevocabili del giudice della cognizione (divieto di reformatio in peius in questa materia)
- Le differenze quantitative negli aumenti applicati a fatti analoghi devono essere adeguatamente motivate: l'assenza di spiegazioni su trattamenti difformi è motivo di annullamento
- Se una pena indicata nella sentenza di merito risulta già comprensiva di un aumento per continuazione interna, il giudice dell'esecuzione non può riutilizzare quell'ammontare come base senza prima scorporare gli effetti già operati
- In caso di operazioni complesse di ricalcolo (più sentenze, più continuazioni), è necessario seguire l'ordine logico prescritto dalla giurisprudenza: scorporo, identificazione del più grave, applicazione degli aumenti per i satelliti
- Il rinvio per nuovo giudizio è la conseguenza ordinaria quando la Corte accerta errori di legalità e di motivazione nella determinazione delle pene esecutive
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