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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5357/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e art. 81 c.p.) per essersi associato abitualmente con persone pregiudicate (sei incontri documentati tra il 22/08/2013 e il 19/12/2013, tra cui Mastrodonato Vincenzo Salvatore). In cassazione il Baldassarre ha contestato: 1) la sussistenza del requisito dell'abitualità (contestando la valutazione dei giudici di merito sulla serialità e sul carattere stabile dei contatti); 2) la mancanza dell'elemento soggettivo (sostenendo di non essere a conoscenza dei precedenti penali dei terzi, e che le annotazioni di P.G. non provavano tale conoscenza); 3) la motivazione rispetto al riconoscimento della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha rigettato il primo motivo (confermando che i sei incontri ravvicinati e concentrati nel breve arco temporale configurano abitualità) e il terzo motivo (ritenendo correttamente motivato il riconoscimento della recidiva da parte della Corte d'appello), ma ha accolto il secondo motivo relativo all'elemento psicologico. In particolare la Cassazione ha rilevato che i giudici di merito non hanno accertato concretamente, sulla base di elementi fattuali chiari e documentati, che il Baldassarre fosse effettivamente a conoscenza dei precedenti penali delle persone con cui si accompagnava; l'annotazione di P.G. del 22/08/2013 è risultata equivoca e non sono state valutate le successive annotazioni. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata nei limiti indicati e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione o concorso di reati richiamata per la forma di imputazione; utilizzata come riferimento processuale nella contestazione della violazione della misura di prevenzione.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Sanziona la violazione della prescrizione imposta al sorvegliato speciale di non associarsi abitualmente con persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione/sicurezza; richiede l'accertamento dell'abitualità/serialità dei contatti e dell'elemento soggettivo (conoscenza dei pregiudizi dei terzi).

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Prevede la prescrizione stessa che vieta al sorvegliato speciale di associarsi abitualmente con persone pregiudicate; richiamata per definire l'ambito della condotta vietata.

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri per il calcolo della pena e per il riconoscimento della recidiva; richiamata nella valutazione della maggiore colpevolezza e pericolosità ai fini del riconoscimento della recidiva.

Massime di principio

  • Per integrare il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare l'abitualità: non bastano uno o due incontri isolati; devono emergere plurimi e stabili contatti, preferibilmente ravvicinati nel tempo e non meramente occasionali.
  • La semplice presenza con persone pregiudicate non è sufficiente: occorre provare che il sottoposto alla misura fosse concretamente a conoscenza dei precedenti dei terzi; tale conoscenza va desunta da elementi fattuali concludenti (annotazioni di P.G. chiare, comportamenti sintomatici, contesto socio‑ambientale, tentativi di eludere controlli, ecc.).
  • Annotazioni di polizia giudiziaria equivoche o la mera constatazione della compagnia non consentono automaticamente di desumere la consapevolezza del sorvegliato; i giudici devono esaminare tutte le note e gli elementi probatori disponibili per valutare la conoscenza effettiva.
  • Le frequentazioni riconducibili al contesto lavorativo possono essere irrilevanti se gli incontri avvengono al di fuori dell'attività lavorativa e assumono carattere personale e ripetuto.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica: non è sufficiente l'elenco formale di precedenti, ma va valutata la rilevanza del nuovo episodio rispetto alla storia criminale del soggetto e la sua indicativa maggiore pericolosità sociale.

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