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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09846/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio promosso da due medici specialisti in oftalmologia nei confronti dell'azienda sanitaria locale, nel quale i giudici di merito avevano ritenuto dovuta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con immissione in ruolo dal 31 dicembre 2009, anziché dal 25 gennaio 2010, con i conseguenti effetti giuridici, economici e contributivi, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive. Avverso la sentenza di appello, che aveva respinto l'impugnazione dei medici, questi ultimi proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia al ricorso. L'azienda sanitaria prendeva atto della rinuncia, insistendo però per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Poiché la parte controricorrente non aveva aderito alla rinuncia, la Corte ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che l'estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se rituale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c.

    In mancanza di adesione del controricorrente alla rinuncia, i ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di legittimità in solido, quando vi sia comunanza di interessi e convergenza degli atteggiamenti difensivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, tempestivamente depositata e sottoscritta da difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio.
  • Se il controricorrente non aderisce alla rinuncia, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità, anche in solido con altri ricorrenti, quando ricorra comunanza di interessi e convergenza delle difese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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