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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18820/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto aveva irrogato a una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per due anni, per avere emesso un assegno bancario di importo pari a euro 5.500 con data successiva e senza autorizzazione del trattario. L'interessato aveva opposto il provvedimento davanti al giudice di pace, poi in appello davanti al Tribunale, sostenendo in sostanza: che l'assegno era stato materialmente emesso e consegnato prima della data apposta sul titolo, per garantire un credito commerciale; che il creditore aveva concesso una dilazione di pagamento, sicché l'assegno era rimasto nella disponibilità del prenditore per mera dimenticanza; che successivamente aveva ottenuto, in sede cautelare, un ordine di revoca della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Con il ricorso per cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 1, 2, 9 e 10-bis della legge n. 386/1990 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'iscrizione nell'archivio informatico della Banca d'Italia non avrebbe potuto essere disposta perché era intervenuto un provvedimento cautelare che aveva ordinato la revoca della segnalazione; 2) violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990, sostenendo che il momento rilevante per l'illecito fosse quello della consegna del titolo al prenditore e che la postdatazione non potesse spostare il perfezionamento dell'assegno né fondare la sanzione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, per la parte formulata ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto proposto in presenza di "doppia conforme", senza indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; è stato inoltre ritenuto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. nella parte in cui richiamava l'ordinanza cautelare senza riportarne il contenuto utile. Nel merito, la Corte ha affermato che il provvedimento cautelare relativo alla Centrale Rischi non impediva la successiva iscrizione nell'archivio informatico previsto dall'art. 10-bis della legge n. 386/1990, perché tale iscrizione discende dall'applicazione della sanzione amministrativa e dal rigetto dell'opposizione, secondo la disciplina di legge e del d.m. n. 458/2001. Il secondo motivo è stato respinto perché non conforme all'orientamento consolidato: chi emette o rilascia un assegno privo di data o postdatato assume il rischio che, al momento dell'effettiva utilizzazione del titolo, venga meno l'autorizzazione a emetterlo e risponde dell'illecito previsto dall'art. 1 della legge n. 386/1990. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 386/1990

    L'illecito è integrato quando, al momento dell'effettiva utilizzazione del titolo, manca l'autorizzazione a emettere assegni; la postdatazione non esclude la responsabilità dell'emittente.

  • art. 2 legge n. 386/1990

    Richiamato insieme alle altre disposizioni della legge sugli assegni senza autorizzazione; non è sviluppata una specifica autonoma ratio nel testo.

  • art. 5 legge n. 386/1990

    Indicato quale base della sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per due anni.

  • art. 5-bis legge n. 386/1990

    Indicato quale base della sanzione accessoria applicata con l'ordinanza-ingiunzione.

  • art. 9 legge n. 386/1990

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure contro l'ordinanza-ingiunzione; la Corte non accoglie la tesi difensiva.

  • art. 10-bis legge n. 386/1990

    Istituisce l'archivio informatizzato presso la Banca d'Italia nel quale confluiscono i dati sulle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista.

  • art. 10 d.m. n. 458/2001

    Disciplina la durata dell'iscrizione nell'archivio e la sua decorrenza nel sistema amministrativo degli assegni.

  • art. 4 d.m. n. 458/2001

    Prevede che il Prefetto trasmetta i dati all'archivio solo all'esito della definizione del giudizio di opposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge sul momento rilevante per l'illecito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato per dedurre nullità della sentenza, ma la censura non viene accolta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportato il contenuto dell'ordinanza cautelare richiamata.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Preclude il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo diversa indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione che richiami un provvedimento cautelare deve riportarne con precisione il contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c.
  • L'iscrizione nell'archivio informatico previsto dalla legge sugli assegni senza autorizzazione deriva dall'applicazione della sanzione amministrativa e dalla definizione negativa dell'opposizione; un provvedimento cautelare relativo a una diversa segnalazione non impedisce automaticamente la trasmissione dei dati ex art. 10-bis legge n. 386/1990.
  • Chi emette o rilascia un assegno privo di data o postdatato assume il rischio che, al momento in cui il titolo viene completato e utilizzato come assegno, manchi l'autorizzazione della banca trattaria, con conseguente responsabilità amministrativa ex art. 1 legge n. 386/1990.
  • Nelle disposizioni sanzionatorie sugli assegni, il momento decisivo non è la mera consegna materiale del titolo, ma l'effettiva utilizzazione del documento con le caratteristiche proprie dell'assegno e la persistenza dell'autorizzazione al momento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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