Cassazione Civile, Sentenza n. 34887/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione di una sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia (n.26/01/15) che aveva accolto l'appello del Comune di Trieste e annullato la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005; Bevagna S.r.l. aveva proposto il ricorso per cassazione per contestare la riforma favorevole al Comune
La decisione
La Corte ha rilevato che la ricorrente Bevagna S.r.l. ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione notificata alla controparte; per effetto della rinuncia validamente notificata il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha altresì compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità e ha precisato che non è dovuto ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n.115/2002, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la dichiarazione di estinzione
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se effettuata e notificata con le formalità previste, determina l'estinzione del giudizio di cassazione
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La norma che disciplina il contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; perciò non è dovuto un ulteriore versamento quando il giudizio si estingue per rinuncia, essendo la misura limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Norme processuali emergenziali che hanno consentito la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento in presenza delle parti, con deposito di conclusioni scritte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che, se notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con le formalità richieste, produce immediatamente l'estinzione del giudizio.
- Se la rinuncia non rispetta le formalità di notifica/comunicazione, resta comunque significativa del venir meno dell'interesse al ricorso e può condurre all'inammissibilità dello stesso.
- In caso di estinzione per rinuncia le spese possono essere compensate tra le parti; non si applicano automaticamente misure sanzionatorie o ulteriori versamenti del contributo unificato, che sono riservati ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le regole emergenziali (es. procedura in camera di consiglio senza discussione orale) possono essere applicate se previste dalla normativa sopravvenuta e quando le parti non richiedono la discussione orale.
- In situazioni analoghe è sempre necessario verificare che la rinuncia sia stata notificata correttamente (a tutte le parti costituite o ai loro difensori) per accertare se produrrà l'estinzione del giudizio o soltanto l'effetto di perdita di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34722/2022 del 25/11/2022
- Sentenza civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34723/2022 del 25/11/2022
- Sentenza civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34724/2022 del 25/11/2022
- Sentenza civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34725/2022 del 25/11/2022
- Sentenza civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34726/2022 del 25/11/2022
- Sentenza civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34727/2022 del 25/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →