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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31875/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato era sottoposto a procedimento per una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri soggetti, già destinatari di misure cautelari personali. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza cautelare del pubblico ministero; il Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, carenza di motivazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca dei due chiamanti in correità, sostenendo che essi avessero potuto rendere dichiarazioni accusatorie per ottenere una misura cautelare più favorevole o un trattamento sanzionatorio più mite; dall'altro, violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. nella valutazione dei riscontri estrinseci e violazione del giudicato cautelare, assumendo che gli elementi utilizzati dal Tribunale fossero già stati esaminati e ritenuti insufficienti dal giudice per le indagini preliminari. La Corte ha ritenuto che le censure sulla credibilità e sul valore degli elementi indiziari mirassero a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, senza indicare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ha inoltre rilevato che il mero interesse utilitaristico dei correi a collaborare non è sufficiente a fondare un concreto sospetto di inattendibilità, in assenza di allegazioni specifiche su malanimo, rancore, collusione o finalità calunniosa. Quanto al giudicato cautelare, ha escluso la preclusione perché mancavano la definitività della procedura e la coincidenza dello stato degli atti, essendo sopravvenute le dichiarazioni dei correi. In relazione ai riscontri, ha osservato che le dichiarazioni dei due correi si sostenevano reciprocamente, introducevano elementi comuni di novità e risultavano corroborate da elementi indipendenti già acquisiti dall'attività investigativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ribadito che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, non è consentito sollecitare una nuova valutazione della ricostruzione dei fatti o del peso degli indizi, salvo che siano dedotte specifiche violazioni di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale sulla chiamata in correità e sui relativi riscontri, non ravvisando circolarità probatoria né violazione del giudicato cautelare. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale.

  • art. 611, comma 1-bis e seguenti, c.p.p.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità

    La chiamata in correità deve essere valutata insieme ad altri elementi di prova indipendenti che ne confermino l'attendibilità; la legge non richiede che tali riscontri siano necessariamente posteriori alle dichiarazioni.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve consistere in contraddittorietà o manifesta illogicità, non in una mera diversa valutazione degli elementi di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'inserimento nella cartella personale del detenuto.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro un'ordinanza cautelare personale, sono ammissibili soltanto censure relative alla violazione di specifiche norme di legge oppure alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è consentito chiedere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi indiziari.
  • La mera prospettazione dell'interesse utilitaristico del chiamante in correità a ottenere benefici cautelari o sanzionatori non è sufficiente a infirmarne la credibilità. Occorrono allegazioni concrete di un interesse contrario all'indagato, di malanimo, rancore, accordi collusivi o intenzionalità calunniosa, idonee a fondare un sospetto specifico di inattendibilità.
  • Ai fini della valutazione della chiamata in correità, il requisito dei riscontri non impone che gli elementi corroborativi siano posteriori alle dichiarazioni; è invece necessario che siano indipendenti dalla fonte dichiarativa, così da evitare una circolarità probatoria.
  • Dichiarazioni convergenti e reciprocamente confermative di più correi possono concorrere alla verifica dell'attendibilità della chiamata, purché introducano elementi comuni di novità e siano valutate insieme a ulteriori elementi indipendenti acquisiti dall'attività investigativa.
  • Il giudicato cautelare opera come preclusione limitata allo stato degli atti e alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte in una procedura d'impugnazione divenuta definitiva; non impedisce una nuova valutazione quando siano sopravvenuti elementi probatori nuovi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareProve
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiOnere della prova

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