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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07771/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, resta quindi ferma nei suoi effetti, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Frosinone confermando comunque la sua responsabilità per i reati di falsità in materia di documenti e segni distintivi. I motivi di ricorso erano cinque: i primi quattro denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo la mancanza di prova della falsificazione documentale, la mancata verifica dei presupposti applicativi dell'art. 473 c.p., la mancata acquisizione degli originali dei documenti e l'omessa considerazione di elementi favorevoli alla difesa; il quinto motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già esaminate in appello, non specifici, meramente apparenti e diretti in parte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto il quinto motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 473, co. 2 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito; il ricorso sosteneva che non ne fossero integrati i presupposti applicativi, ma la censura è stata reputata inammissibile perché meramente ripetitiva e non specifica.

  • art. 477 c.p.

    norma incriminatrice contestata in concorso con il riferimento all'art. 482 c.p.; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 482 c.p.

    disposizione richiamata in relazione ai fatti contestati, quale norma di collegamento rispetto ai reati di falsità; il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    implicita base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente doglianze già esaminate e superate dai giudici di merito.
  • La Cassazione non può essere adita per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la censura miri soltanto a una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata abbia affrontato i punti decisivi della decisione; non è necessario che il giudice risponda analiticamente a ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendosi considerare implicitamente disattesi gli altri.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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