Cassazione Penale, Sentenza n. 28282/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che non aveva convalidato l'arresto di Sayari Imed per i reati previsti dagli artt. 110, 56 e 624-bis c.p.; il Procuratore contestava la mancata convalida sostenendo che, a seguito di segnalazione per tentato furto in abitazione, la polizia giudiziaria aveva sorpreso l'indagato a pochi metri dall'immobile, lo aveva visto tentare di allontanarsi, lo aveva inseguito e bloccato mentre si divincolava; inoltre il complice era stato colto dentro l'abitazione messa a soqquadro e aveva dichiarato che il Sayari lo aveva aiutato ad arrampicarsi sul balcone. Il ricorrente sosteneva che tali elementi configuravano lo stato di "quasi-flagranza" e giustificavano la convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la nozione di quasi-flagranza (art. 382 c.p.p.) si riferisce alla percezione diretta, da parte della polizia giudiziaria, di elementi che inducono con altissima probabilità a ritenere la responsabilità dell'indagato. Nel caso concreto la stretta contiguità spaziale e temporale (indagato a pochi metri dall'immobile), l'atteggiamento riconducibile alla fuga e alla resistenza, e il fatto che il furto era ancora in atto con il complice all'interno, integravano sufficienti tracce del reato. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del G.i.p., ritenendo legittimo l'arresto e che sussistessero i presupposti per la convalida.
Norme richiamate
La nozione di "quasi-flagranza" si fonda sulla percezione diretta, da parte della polizia giudiziaria, di elementi idonei a far ritenere con altissima probabilità la responsabilità del soggetto; tali elementi possono includere anche l'atteggiamento dell'indagato e la sua prossimità temporale e spaziale al fatto.
art. 624-bis cod. pen.; artt. 110 e 56 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate per descrivere il reato contestato (furto in abitazione con concorso e tentativo); consentono di inquadrare il tipo di condotta oggetto dell'intervento di polizia.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Cass., Sez. 4, n. 38404/2019; Sez. 2, n. 19948/2017; Sez. 5, n. 3719/2019 (dep. 2020); Sez. 4, n. 7305/2009 (dep. 2010)
La giurisprudenza consolidata sostiene che per la quasi-flagranza non è necessario il riconoscimento formale da parte del testimone quando la polizia giudiziaria ha percepito direttamente elementi inequivocabili (es. vicinanza al luogo del reato, fuga, resistenza, attività del complice) che collegano con alta probabilità l'indagato al fatto.
Massime di principio
- Lo stato di quasi-flagranza può sussistere quando la polizia giudiziaria rileva direttamente elementi che, presi nel loro insieme, inducono con alta probabilità a ritenere la responsabilità: prossimità al luogo del reato, fuga o comportamento elusivo, resistenza all'arresto e contemporaneità dell'evento criminoso.
- Non è indispensabile il riconoscimento formale da parte del testimone segnalante se gli elementi direttamente percepiti dagli operatori sono tali da stabilire un nesso di stretta contiguità temporale e spaziale fra l'indagato e il reato.
- La valutazione del G.i.p. deve considerare la totalità delle tracce del reato: minimizzare la rilevanza della presenza fisica dell'indagato sul luogo o del suo atteggiamento evasivo può essere motivo di annullamento in sede di legittimità se tali elementi sono oggettivamente significativi.
- La convalida dell'arresto è legittima quando le circostanze obiettive rendono altamente probabile la responsabilità, anche se parte dell'azione criminosa è stata compiuta da un complice: la persistente attività criminosa in corso rafforza la configurabilità della quasi-flagranza.
- In situazioni analoghe, le forze di polizia devono documentare con chiarezza i fatti osservati (posizione dell'individuo, comportamento, intervento e stato dell'azione criminosa) perché tali elementi siano valutabili ai fini della convalida.
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