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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11191/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere: si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del ruolo di Maiorano come partecipe di due associazioni (una di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416‑bis c.p. e una dedita al narcotraffico ai sensi del d.P.R. 309/90), con contestuale censura di duplicazione di imputazioni (riferimento a giurisprudenza Capocelli). Si contestava inoltre la valenza probatoria degli elementi (assenza di riferimenti del collaboratore Lazzaro a Maiorano, prime evidenze investigative tardive, lettura delle intercettazioni, durata e stabilità dei rapporti con il clan Soleti, pagamenti per forniture) e la sussistenza delle esigenze cautelari: si eccepiva che il "tempo silente" e il ruolo marginale avrebbero dovuto far escludere la concretezza e attualità del pericolo (richiamo agli artt. 274, 275 c.p.p. e regime delle presunzioni), nonché che il rifiuto a rispondere all'interrogatorio non poteva da solo giustificare la custodia

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto il riesame. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la qualificazione della partecipazione di Maiorano a entrambe le associazioni (distinte per composizione soggettiva, ambito di attività e modalità operative), valorizzando intercettazioni, chat e la posizione di collaboratore Miglietta che documentano rapporto stabile e continuativo di approvvigionamento e gestione della piazza di spaccio con il clan Soleti e la partecipazione alla struttura di stampo mafioso (accantonamento proventi, sostentamento affiliati detenuti, raccolta e distribuzione denaro). La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione delle esigenze cautelari: le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. non sono state superate dal mero "tempo silente" in assenza di prova di recesso o di elementi concreti di dissociazione; il rifiuto a rispondere e dichiarazioni mendaci sono stati considerati indici della persistenza dell'adesione ai valori del sodalizio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La Corte conferma la sussistenza della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso sulla base della struttura associativa, della adesione alle regole interne (es. accantonamento proventi) e del ruolo di gestione della piazza di spaccio; la partecipazione a un'associazione mafiosa può coesistere con altra associazione di traffico di stupefacenti se diverse sono composizione, ambito e modalità

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Riguarda i delitti di traffico di stupefacenti: la Corte ritiene legittima l'attribuzione contestuale dell'art. 74 a persone che svolgono stabile attività di approvvigionamento e smercio di stupefacenti in coordinamento con la consorteria fornitrice

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norme relative alle tipologie di reato in materia di stupefacenti richiamate nell'impostazione accusatoria; la Corte valuta tali contestazioni nel quadro probatorio complessivo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Rilevanza del limite del sindacato di legittimità: la Corte ricorda i limiti del controllo in sede di Cassazione sulla motivazione del giudice del riesame, che non può essere inteso come riesame libero degli elementi probatori

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiami procedurali relativi al giudizio cautelare e al riesame; utilizzato nel quadro delle censure difensive sulle esigenze cautelari

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione che, in presenza di indizi di partecipazione a un'associazione mafiosa, sussistano esigenze cautelari; la Corte riconosce la presunzione e precisa che il "tempo silente" da solo non supera la presunzione se non corredato da elementi concreti di recesso o di cessazione dell'attività

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il diverso grado di scrutinio: i 'gravi indizi' richiesti per la custodia non esigono la precisione e concordanza degli indizi richiesta per la sentenza di condanna (art. 192 comma 2 non applicabile in sede cautelare)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese di giudizio del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice del riesame è limitato: non è consentito un libero riesame degli elementi probatori, ma solo la verifica della logicità, completezza e congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e del diritto
  • La contestazione contemporanea di partecipazione a un'associazione mafiosa (art. 416‑bis) e a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (d.P.R. 309/90) non costituisce automatica duplicazione di imputazioni: occorre verificare composizione soggettiva, ambito di attività e modalità di partecipazione per stabilire se le fattispecie si sovrappongono o sono autonome
  • Per l'adozione della misura cautelare la nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' è meno stringente rispetto al giudizio di condanna; elementi come intercettazioni, chat, rapporti stabili di fornitura e ruolo organizzativo possono giustificare la misura
  • La presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. in presenza di indizi di associazione mafiosa può essere superata solo con prove concrete di dissociazione (recesso, cessazione stabile dell'attività o altri atti obiettivi); il semplice 'tempo silente' ha valore solo se correlato a elementi concreti che dimostrino l'allontanamento
  • Il rifiuto di rispondere all'interrogatorio e le dichiarazioni mendaci possono essere valutati dal giudice come indici della persistenza dell'adesione all'organizzazione e della non collaborazione con l'autorità, contribuendo alla valutazione prognostica delle esigenze cautelari
  • Per difendere efficacemente in sede di riesame/cassazione è necessario individuare nei motivi profili di manifesta illogicità o violazioni normative puntuali della motivazione; una mera diversa interpretazione dei fatti difficilmente ottiene accoglimento in Cassazione

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