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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21341/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne pronunciate in primo grado per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi: contestano (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) per sovrapposizione di fatti rispetto a precedente giudizio; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei correi e delle conversazioni intercettate; (3) illegittima modificazione dell'imputazione e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.; (4) errori nel calcolo del quantitativo di tabacco e nella soglia di punibilità (art. 291 bis DPR 43/1973); (5) deduzioni sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti (art. 132, 133 c.p. e art. 114 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Ltaief e Mercurio ritenendoli infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fathali. Motivazione sintetica: (i) non sussiste identità storico-naturalistica dei fatti rispetto al precedente processo, quindi art. 649 c.p.p. non operava; (ii) la valutazione della credibilità dei dichiaranti e dell'interpretazione delle intercettazioni è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per travisamento di prova non dimostrato; (iii) la diversa qualificazione del fatto per Mercurio (art. 291 bis vs art. 291 quater) non ha mutato il nucleo essenziale della condotta e non ha pregiudicato il diritto di difesa; (iv) eventuali errori di calcolo formale sul numero di stecche non inficiano la logicità della motivazione quando il superamento della soglia è adeguatamente dimostrato dalle conversazioni; (v) la richiesta di attenuante per minima partecipazione (art. 114 c.p.) è stata correttamente respinta in presenza di un ruolo significativo del ricorrente; (vi) tutte le impugnazioni sono dunque respinte ed i ricorrenti condannati alle spese processuali (per Fathali anche sanzione ex art. 616 c.p.p. per inammissibilità), con conferma delle condanne di merito.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: utilizzata per inquadrare l'accusa principale di associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto adeguata la qualificazione quando supportata da dichiarazioni dei correi e da intercettazioni.

  • D.Lgvo 286/1998 art. 12

    commi 1, 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter, lett. b)

    Norme sul testo unico immigrazione, richiamate per le specifiche ipotesi di ingresso illegale e favoreggiamento: la Corte ha ritenuto provate le condotte sulla base degli elementi probatori raccolti.

  • D.P.R. 43/1973 art. 291 quater

    Norma sul reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; originaria contestazione di associazione a contrabbando, poi riqualificata in alcuni casi in art. 291 bis per singoli soggetti.

  • D.P.R. 43/1973 art. 291 bis

    Regola la fattispecie relativa all'acquisto/possesso di quantità rilevanti di tabacchi lavorati esteri e la soglia di punibilità (menzionata la soglia di 10 kg): Corte ha confermato che, anche se vi è errore formale nel calcolo, il superamento della soglia era dimostrato dalle intercettazioni.

  • art. 649 c.p.p.

    Ne bis in idem processuale: la Corte ha interpretato la norma richiedendo la corrispondenza storico-naturalistica completa (tempo, luogo, persone, condotta) e ha escluso identità dei fatti tra procedimenti distinti.

  • artt. 521, 522 c.p.p.

    Norme sulla modificazione dell'imputazione e sulla nullità della sentenza per mutamento non consentito: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che tutela il diritto di difesa ma ha ritenuto che la riqualificazione operata non abbia modificato il nucleo essenziale della condotta per Mercurio.

  • art. 192 e art. 546 c.p.p.

    Criteri di valutazione della prova e giudizio di responsabilità: la Corte ha affermato che l'apprezzamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni è questione di merito non riaperta in cassazione salvo travisamento.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Limiti del controllo in Cassazione sulla motivazione: la Corte ha ribadito che il sindacato riguarda l'adeguatezza e la coerenza dell'iter argomentativo, non una diversa rivalutazione dei fatti.

  • art. 591 c.p.p.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di appello: richiamata per dichiarare inammissibili motivi carenti di specificità (es. sulla aggravante).

  • art. 114 c.p.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha precisato che si applica solo se il contributo del correo è causalmente trascurabile; qui è stata esclusa per il ruolo significativo dello scafista.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua e motivata la quantificazione della pena e il diniego di attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Sanzioni per motivi di ricorso manifestamente infondati o colpa nella determinazione dell'inammissibilità: applicata nel caso di Fathali per inammissibilità con profili di colpa.

Massime di principio

  • La norma sul ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) richiede identità storico-naturalistica completa: non basta la coincidenza dell'oggetto tipologico del reato, occorre coincidenza di tempo, luogo, persone e condotta.
  • La valutazione della credibilità dei dichiaranti e l'interpretazione delle intercettazioni sono valutazioni di merito: la Cassazione interviene solo se è dimostrato un travisamento della prova o un'evidente illogicità della motivazione.
  • La riqualificazione giuridica del fatto (diversa norma applicata) non determina di per sé violazione del diritto di difesa se il nucleo essenziale della condotta rimane lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi sul concreto fatto.
  • Per l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è necessario che il contributo del reo sia effettivamente marginale e causalmente trascurabile rispetto all'evento: il mero ruolo 'minore' non è sufficiente.
  • Errori formali o marginali nei calcoli probatori (es. conteggio stecche/stecche vs casse) non invalidano la sentenza se il giudice di merito ha fornito spiegazioni logiche e riscontri fattuali che dimostrano il superamento della soglia rilevante.
  • Le censure generiche o non adeguatamente specificate nell'appello o nella motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili: nei motivi di impugnazione occorre concretezza e collegamento probatorio.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la Cassazione sindaca la congruità solo per vizio motivazionale palese o illogicità manifesta.

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