Cassazione Penale, Sentenza n. 21341/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne pronunciate in primo grado per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi: contestano (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) per sovrapposizione di fatti rispetto a precedente giudizio; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei correi e delle conversazioni intercettate; (3) illegittima modificazione dell'imputazione e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.; (4) errori nel calcolo del quantitativo di tabacco e nella soglia di punibilità (art. 291 bis DPR 43/1973); (5) deduzioni sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti (art. 132, 133 c.p. e art. 114 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Ltaief e Mercurio ritenendoli infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fathali. Motivazione sintetica: (i) non sussiste identità storico-naturalistica dei fatti rispetto al precedente processo, quindi art. 649 c.p.p. non operava; (ii) la valutazione della credibilità dei dichiaranti e dell'interpretazione delle intercettazioni è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per travisamento di prova non dimostrato; (iii) la diversa qualificazione del fatto per Mercurio (art. 291 bis vs art. 291 quater) non ha mutato il nucleo essenziale della condotta e non ha pregiudicato il diritto di difesa; (iv) eventuali errori di calcolo formale sul numero di stecche non inficiano la logicità della motivazione quando il superamento della soglia è adeguatamente dimostrato dalle conversazioni; (v) la richiesta di attenuante per minima partecipazione (art. 114 c.p.) è stata correttamente respinta in presenza di un ruolo significativo del ricorrente; (vi) tutte le impugnazioni sono dunque respinte ed i ricorrenti condannati alle spese processuali (per Fathali anche sanzione ex art. 616 c.p.p. per inammissibilità), con conferma delle condanne di merito.
Norme richiamate
Norma sull'associazione per delinquere: utilizzata per inquadrare l'accusa principale di associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto adeguata la qualificazione quando supportata da dichiarazioni dei correi e da intercettazioni.
D.Lgvo 286/1998 art. 12
commi 1, 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter, lett. b)
Norme sul testo unico immigrazione, richiamate per le specifiche ipotesi di ingresso illegale e favoreggiamento: la Corte ha ritenuto provate le condotte sulla base degli elementi probatori raccolti.
D.P.R. 43/1973 art. 291 quater
Norma sul reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; originaria contestazione di associazione a contrabbando, poi riqualificata in alcuni casi in art. 291 bis per singoli soggetti.
Regola la fattispecie relativa all'acquisto/possesso di quantità rilevanti di tabacchi lavorati esteri e la soglia di punibilità (menzionata la soglia di 10 kg): Corte ha confermato che, anche se vi è errore formale nel calcolo, il superamento della soglia era dimostrato dalle intercettazioni.
Ne bis in idem processuale: la Corte ha interpretato la norma richiedendo la corrispondenza storico-naturalistica completa (tempo, luogo, persone, condotta) e ha escluso identità dei fatti tra procedimenti distinti.
Norme sulla modificazione dell'imputazione e sulla nullità della sentenza per mutamento non consentito: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che tutela il diritto di difesa ma ha ritenuto che la riqualificazione operata non abbia modificato il nucleo essenziale della condotta per Mercurio.
Criteri di valutazione della prova e giudizio di responsabilità: la Corte ha affermato che l'apprezzamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni è questione di merito non riaperta in cassazione salvo travisamento.
Limiti del controllo in Cassazione sulla motivazione: la Corte ha ribadito che il sindacato riguarda l'adeguatezza e la coerenza dell'iter argomentativo, non una diversa rivalutazione dei fatti.
Criteri di ammissibilità dei motivi di appello: richiamata per dichiarare inammissibili motivi carenti di specificità (es. sulla aggravante).
Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha precisato che si applica solo se il contributo del correo è causalmente trascurabile; qui è stata esclusa per il ruolo significativo dello scafista.
Potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua e motivata la quantificazione della pena e il diniego di attenuanti generiche.
Sanzioni per motivi di ricorso manifestamente infondati o colpa nella determinazione dell'inammissibilità: applicata nel caso di Fathali per inammissibilità con profili di colpa.
Massime di principio
- La norma sul ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) richiede identità storico-naturalistica completa: non basta la coincidenza dell'oggetto tipologico del reato, occorre coincidenza di tempo, luogo, persone e condotta.
- La valutazione della credibilità dei dichiaranti e l'interpretazione delle intercettazioni sono valutazioni di merito: la Cassazione interviene solo se è dimostrato un travisamento della prova o un'evidente illogicità della motivazione.
- La riqualificazione giuridica del fatto (diversa norma applicata) non determina di per sé violazione del diritto di difesa se il nucleo essenziale della condotta rimane lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi sul concreto fatto.
- Per l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è necessario che il contributo del reo sia effettivamente marginale e causalmente trascurabile rispetto all'evento: il mero ruolo 'minore' non è sufficiente.
- Errori formali o marginali nei calcoli probatori (es. conteggio stecche/stecche vs casse) non invalidano la sentenza se il giudice di merito ha fornito spiegazioni logiche e riscontri fattuali che dimostrano il superamento della soglia rilevante.
- Le censure generiche o non adeguatamente specificate nell'appello o nella motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili: nei motivi di impugnazione occorre concretezza e collegamento probatorio.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la Cassazione sindaca la congruità solo per vizio motivazionale palese o illogicità manifesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21136/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21139/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21142/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21145/2023 del 18/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →