Cassazione Penale, Ordinanza n. 01209/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violazioni della disciplina della circolazione stradale. Il ricorso investiva, da un lato, il giudizio di responsabilità per entrambi i reati e, dall'altro, la dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla pena non era stata dedotta in appello, mentre le altre censure riproponevano sostanzialmente questioni già esaminate dai giudici di merito, mirando a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla novità del motivo relativo alla pena, non dedotto in appello, e sulla genericità e mera riproposizione delle censure attinenti alla responsabilità, ritenute non idonee a scalfire la motivazione della sentenza di merito.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna in appello.
Richiamato come uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove, se il relativo motivo non è stato dedotto in appello, quando il ricorso attenga a profili che potevano essere già devoluti al giudice di secondo grado.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito o che si traduca nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive non sono idonee a fondare un sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere altresì onerato di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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