Cassazione Penale, Ordinanza n. 26488/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo di ricorso contestava la sussistenza della responsabilità penale per il reato ascritto. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano formulate in modo generico e tendevano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi realmente con gli elementi di prova esaminati dai giudici di merito e con la motivazione ampia, globale e logica resa in appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza di merito; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto, limitandosi a rilevare che la censura proposta mira indebitamente a una rivalutazione del compendio probatorio.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi probatori né la prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, quando il ricorso non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente la responsabilità penale, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile.
- Quando la decisione di merito si fonda su una valutazione globale delle prove e su un apparato argomentativo puntuale e logico, la censura che miri solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio non può essere accolta in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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