Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26488/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo di ricorso contestava la sussistenza della responsabilità penale per il reato ascritto. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano formulate in modo generico e tendevano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi realmente con gli elementi di prova esaminati dai giudici di merito e con la motivazione ampia, globale e logica resa in appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza di merito; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto, limitandosi a rilevare che la censura proposta mira indebitamente a una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi probatori né la prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, quando il ricorso non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente la responsabilità penale, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una valutazione globale delle prove e su un apparato argomentativo puntuale e logico, la censura che miri solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio non può essere accolta in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.